La principale modifica sul tema delle cause di esclusione all’accesso al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni in Srl
Compatibile la partecipazione in una Srl trasparente: dal 2019, il loro possesso diviene ostativo al ricorrere di entrambi i seguenti requisiti:
1) che il contribuente possieda il controllo della Srl;
2) che la Srl controllata eserciti “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.
Di conseguenza, dal 2019, nella normativa e nei documenti di prassi, non si è più reperito alcun riferimento all’eventuale regime di trasparenza della Srl.
La disciplina delle partecipazioni societarie incompatibili con il regime forfettario ha formato oggetto di alcune modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2019. Prima di tali modifiche, relativamente alle quote detenute in società a responsabilità limitata, la legge di Stabilità per il 2015 – all’articolo 1, comma 57, lettera d – stabiliva che non potevano avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contestualmente all’esercizio dell’attività, detenessero una partecipazione in una Srl di cui all’articolo 116 del Tuir, ossia in regime di trasparenza fiscale.
L’attuale formulazione della norma subordina l’incompatibilità della partecipazione detenuta in una Srl alla circostanza che la società stessa eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto che intende avvalersi del forfait. La nuova stesura si caratterizza per la soppressione del riferimento al regime di trasparenza fiscale di cui al citato articolo 116 del Tuir, denotando chiaramente l’intenzione del legislatore di non escludere dal regime coloro che, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, detengano una partecipazione in una Srl trasparente.
Regime forfettario e partecipazioni in società di persone o di capitali
Non possono partecipare al regime forfettario i soggetti che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo e che contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali ed imprese familiari.
La limitazione vale anche per coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni di partecipazione. In tal caso si deve trattare di partecipazioni in società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per finire, non possono partecipare al regime forfettario coloro che partecipano contemporaneamente ad associazioni in partecipazione.
Controllo in Società di Capitali
Il controllo di società di capitali si intende nel momento in cui vi è una partecipazione qualificata ai sensi del art. 67 del DPR n 917/86.
Ovvero per le società quotate, si ha una un possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea Ordinaria oppure un possesso superiore al 5% del capitale sociale.
Per le società non quotate, il controllo si intende quando si ha un possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea Ordinaria oppure un possesso superiore al 25% del capitale sociale.
Le cause di esclusione si devono verificare nell’anno di applicazione del regime forfettario.
SRL e attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario
Opera l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano in una SRL solo nel momento in cui le due attività svolte siano in collegamento tra di loro. La normativa precisa che vi deve essere l’esercizio nel SRL di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti di attività di impresa, arti o professioni.
Affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime forfettario è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio.
Una prima soluzione potrebbe essere la verifica della presenza del medesimo Codice ATECO della SRL e del socio con Partita Iva forfettaria. Allo stesso tempo deve però verificarsi un secondo requisito, ovvero la verifica dell’attività concretamente svolta dalla SRL e dal Socio che vuole operare in regime forfettario. Si deve pertanto trattare di un’attività collegata.