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Bollo e-fatture, finestra più ampia per il versamento con il nuovo anno
Scritto da NPCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto Mef datato 4 dicembre 2020.
Il Bollo sulle e-fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre andrà corrisposto entro il secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
La nuova tempistica non è omogenea e prevede alcune peculiarità. Ancora più ampio, infatti, il periodo a disposizione per il secondo trimestre dell’anno (aprile-giugno). In questo caso la scadenza è rinviata al 30 settembre e cioè all'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Nel caso di importi trimestrali sotto i 250 euro, l’imposta dovuta per il primo trimestre, in luogo della scadenza ordinaria, può essere pagata entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre).
Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).
E se manca l’imposta, l’Agenzia integra…
Le e-fatture senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio), e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso.
Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate.
Qualora il contribuente ritenga che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può correggere i dati comunicati, che hanno fatto scattare l’applicazione del Bollo, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Anche in questo caso la tempistica prevede un’eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite Sdi nel secondo trimestre potranno essere modificate dal cedente, prestatore di servizi o intermediario entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate.
Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.
…e comunica con i contribuenti
Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto al cedente o prestatore o all'intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite Sdi nel secondo trimestre.
1. PREMESSA
L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le novità introdotte consentono di semplificare alcuni processi e di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line.
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
- nuovi codici (“Natura”, “Tipo Documento”, “Tipo Ritenuta” e “Modalità Pagamento”);
- nuove tipologie di controllo.
2. NUOVI CODICI “NATURA”
Il codice “Natura” viene utilizzato qualora non sia applicabile una specifica aliquota IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).
Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.
Alcuni casi nello specifico: il codice “Natura” N2 viene sostituito dall’1.1.2021 da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale od oggettivo:
- il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi effettuate fuori dell’Unione europea);
- il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).
Le nuove codifiche consentono di descrivere con maggior dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale.
Un intervento significativo è stato operato con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice “Natura” N6 è stato sostituito da 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie.
Alcune di esse:
- Codice N 6.1 - Cessione di rottami e avanzi metalli ferrosi
- Codice N 6.2 – Cessioni imponibili di oro da investimento
- Codice N 6.3 – Prestazioni di servizi resi nel settore edile
3. NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”
Le nuove specifiche tecniche consentono, al soggetto passivo, di effettuare l’integrazione elettronica della fattura (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emettere autofattura o di regolarizzare lo “splafonamento” utilizzando appositi codici “Tipo Documento”, che si affiancano a quelli preesistenti.
Con riferimento alla procedura di inversione contabile, occorre sottolineare che l’adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all’integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile.
Tuttavia, l’utilizzo di questa procedura dovrebbe esonerare dalla presentazione dell’esterometro, in ogni caso consentirà al gestionale di produrre tabulati periodici già inclusivi delle operazioni in inversione contabile.
In tema di autofatture, occorre, poi, sottolineare l’introduzione – a fianco del codice TD20, da utilizzare per la regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (omessa o irregolare fatturazione) – del codice TD21, che deve essere impiegato quando si intenda regolarizzare lo “splafonamento”.
Per l’estrazione di beni da un deposito IVA sono stati previsti due appositi codici, TD23 e TD22, da adottare a seconda che l’estrazione avvenga con o senza versamento dell’IVA.
ALTRE FATTISPECIE
Le nuove specifiche tecniche consentono di distinguere le fatture differite da quelle immediate.
In particolare, il codice TD24 va utilizzato per l’emissione della fattura differita, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Un’altra novità riguarda le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico codice TD26.
Occorre segnalare, infine, che la codifica TD27 deve essere utilizzata per documentare il “autoconsumo” o le cessioni gratuite senza rivalsa.
4. NUOVI CONTROLLI
Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono ulteriori controlli, correlati all’introduzione delle nuove codifiche “Tipo Documento” e “Natura”.
Ad esempio, la fattura viene scartata nel caso in cui venga utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente.
Inoltre, il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.
5. ALTRE NOVITÀ
Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:
- l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
- l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);
qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).
Commercianti al minuto e adeguamento dei registratori telematici - Credito d'imposta per il 2019 e 2020
Scritto da NPVi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2021 i commercianti al minuto saranno obbligati a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web dell'Agenzia delle Entrate “Documento commerciale online”.
Il 31 dicembre 2020, termina la fase transitoria in cui i soggetti di piccole dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile come previsto nell’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.
Soltanto a partire dal 2021, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).
Per quanto riguarda il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la spesa venga documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili e sostenuta entro il 31 dicembre 2020.
In caso di pagamenti rateali, bisogna prestare particolare attenzione perché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.
L’art. 2 comma 6-quinquies del DLgs. 127/2015 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020.
Modalità di utilizzo
Il credito d'imposta è attribuito, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA).
Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.
Non possono beneficiarne coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).
Indicazione nel modello REDDITI
Il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:
- nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;
- nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
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A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia ed Irlanda del Nord) non fa più parte dell'Unione europea, tuttavia, grazie ad un preciso accordo fra le parti, è stato previsto un periodo di transizione con scadenza 31 dicembre 2020, durante il quale le norme e le procedure in materia doganale e fiscale sono rimaste invariate.
Dal 1° gennaio prossimo, le regole in generale subiranno una drastica variazione, in quanto il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese extra-UE, con la conseguenza che tutti i rapporti fra questo Stato e gli altri appartenenti all’Unione verranno regolamentati dalle stesse norme applicate ai paesi terzi.
In particolare, i cambiamenti nei settori della fiscalità IVA e delle dogane saranno marcati e avranno conseguenze sulle imprese che vendono merci e prestano servizi verso soggetti residenti nel Regno Unito, che acquistano merci o servizi da fornitori di quello Stato, oppure che movimentano merci attraverso di esso (triangolazioni, lavorazioni, ecc.).
Le cessioni di beni verso lo Stato in questione cesseranno di essere considerate cessioni intracomunitarie e diventeranno esportazioni, con la conseguenza che le relative fatture di vendita andranno emesse citando l'articolo 8 - comma 1 - lettera a) del DPR 633/1972 e sorgerà sempre in capo al cedente nazionale l'onere della prova dell'avvenuta esportazione; le prestazioni di servizi invece rientreranno genericamente nell'articolo 7 ter e seguenti del medesimo decreto.
Per quanto riguarda invece gli acquisti di beni dal Regno Unito, questi ricadranno nelle importazioni, pertanto il documento che andrà prioritariamente considerato ai fini fiscali sarà costituito dalla bolletta doganale, la cui registrazione ai fini Iva consentirà l'esercizio al diritto della detrazione della relativa imposta.
Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti nel Regno Unito, anch'esse ricadranno nella regola generale di cui all'articolo 7 ter e seguenti.
Il decreto-legge Ristori-quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020, fra gli altri provvedimenti prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.
Potranno beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (palestre, piscine, ecc.);
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle ordinanze del Ministro della Salute;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 e integrazioni, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”.
La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
RINVII
Vengono pertanto rinviati:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021.
CALCOLO E DATA DA PRENDERE IN ESAME PER IL RAFFRONTO
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va riferito alle operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), oltre i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;
- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o equipollenti;
- nei casi in cui non vi sia l’obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai ricavi.
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Decreto Ristori quater – A chi spetta – Stanziati altri 8 miliardi
Scritto da mca-associati.itNel testo approvato dal Consiglio dei ministri, il nuovo Decreto Ristori quater, si prevede un rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre ed ulteriori indennità per chi lavora nel settore turistico.
È stato prorogato dal 30 di novembre al 10 dicembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e Irap. Questa è una delle novità contenute nel nuovo decreto che il governo ha varato domenica 29 novembre.
Nel decreto ci sono nuovi aiuti per i lavoratori stagionali nel settore turistico, dello spettacolo e per i lavoratori nel settore dello sport. Gli aiuti si estendono anche per il settore delle fiere e dei congressi.
RINVIO SCADENZE FISCALI
Il DL Ristori quater prevede il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap) al 10 dicembre per imprese e professionisti. Per quanto riguarda le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la scadenza è prevista al 30 aprile 2021, purché abbiano avuto un calo del fatturato del 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo nell’anno 2019.
Lo slittamento vale anche per tutte le imprese nelle zone rosse e per i ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dalla perdita di ricavi. La presenza in zona rossa o arancione va verificata al 26 novembre 2020, pertanto Piemonte, Lombardia e Calabria ai fini di queste agevolazioni sono da considerare zone rosse.
INDENNITÀ PER I LAVORI DEL TURISMO E DELLO SPORT
Il DL Ristori Quater prevede un’indennità pari a 1.000€ per tutti i lavoratori del settore turistico, dello spettacolo e delle terme, che hanno cessato i loro rapporti lavorativi dal primo di gennaio, che non siano titolari di pensione, che non siano dipendenti e che non percepiscono la Naspi.
Inoltre, per i lavoratori nel settore dello sport, spetta un’indennità di 800€. L’indennità riguarda principalmente società e associazioni sportive dilettantistiche, Coni, Comitato italiano paralimpico.
IL CONTRIBUTO RISTORI ESTESO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO
Il DL Ristori quarter prevede un contributo a fondo perduto anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori. Tra i codici ATECO inclusi nell’allegato 1 del DL Ristori-quarter, ci sono gli agenti e rappresentanti di carburanti, mobili, attrezzature per l’ufficio, vestiario, prodotti alimentari, orologi, elettrodomestici e procacciatori d’affari e mediatori di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
SETTORI ESCLUSI DI DL RISTORI
Non tutte le categorie sono state inserite nei DL Ristori (Ristori uno, bis, ter e quarter). Infatti, non è stato ancora stanziato nulla per gli allestitori di fiere, per i grossisti che distribuiscono prodotti alimentari e bevande a ristoranti, hotel, pub e i negozi di fiori che sono restati aperti. Anche questi ultimi tuttavia, senza eventi, feste e cerimonie sarebbero una categoria che necessita aiuto.
Restano esclusi dai Ristori, inoltre, il settore wedding compreso le sartorie per abiti da sposa e abiti da cerimonia e tutti quei liberi professionisti che si occupano di redigere un progetto per la cerimonia di nozze e che poi viene organizzato ed allestito da terzi.
Fuori dalla lista le mense scolastiche e aziendali e i gestori delle “macchinette” di caffè e merendine che sono uno dei settori più penalizzati con la didattica e il lavoro a distanza.
Si ricorda inoltre che i soggetti che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo DL Rilancio, l’istanza per il contributo DL Ristori va presentata entro il 15 gennaio 2021.
Contributi Ristori e Ristori-bis - A chi spetta e come mandare la domanda
Scritto da mca-associati.itTutti i contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il contributo previsto dal DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020, possono presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori (“Ristori 1” o “Ristori2”)
Chi ha già presentato l’istanza precedente (DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020) riceverà il contributo automaticamente (avendone diritto).
È possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021!
Contributi Ristori e Ristori-bis
Il Governo con il nuovo DL “Ristori” (Ristori 1) n.137 del 28/10/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti che hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.
Il contributo a fondo perduto del DL Ristori spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Questo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Alcuni dei Codici ATECO interessati: Trasporto taxi, gestioni di ski-lift, alberghi, villaggi turistici, case vacanze, bed & breakfast, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, catering, organizzazione di convegni e fiere, creazioni artistiche e letterarie, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi, palestre e molte attività di organizzazioni.
Naturalmente la lista non finisce qui, perciò vi rimandiamo alla lettura dell’allegato 1 del DL Ristori.
Con l’art.2 del DL 149/2020, DL Ristori-bis (Ristori 2), vengono destinati i contributi esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da un alto livello di rischio (le regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle che rientrano nei codici ATECO nell’allegato 2 del DL Ristori-bis.
Alcune delle attività interessate dal DL Ristori-bis sono: Grandi magazzini, varie attività di Commercio al dettaglio, Agenzie matrimoniali, Attività di tatuaggio e piercing, Servizi di manicure e pedicure, Servizi degli istituti di bellezza.
Modalità di presentazione dell’Istanza
L’istanza oltre ai dati identificativi del soggetto e del rappresentante legale, deve contenere ammontare di ricavi e compensi nel 2019, ammontare fatturato mese di aprile 2019 e del mese di aprile 2020, IBAN e Codice Fiscale.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza mediante l’accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.
Come vengono calcolati i contributi
L’ammontare del contributo viene determinato calcolando in primo luogo la differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Al risultato, vengono applicate le percentuali di seguito riportate.
- 20% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 minore di 400.000€
- 15% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 compreso tra 400.000€ e fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 superiore a 1 milione di euro
Infine, il risultato del calcolo viene moltiplicato per la percentuale presente negli allegati (da 50% al 400% nel DL Ristoro e 200% nel DL Ristoro-bis).
L’ammontare del contributo, tuttavia, non può essere superiore a 150.000€
L’ammontare minimo dei contributi è riconosciuto ai soggetti spettanti per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e di 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Come Richiedere il Contributo a Fondo Perduto per chi esercita attività d’impresa nei centri storici turistici
Scritto da mca-associati.itIl decreto Agosto (art. 59 del DL 14.8.2020) prevede uno specifico contributo a fondo perduto per tutte quelle attività economiche e commerciali che sono situate nei centri Storici dei Comuni Turistici.
I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono i soggetti che svolgono un’attività d’impresa con la vendita di beni e/o servizi al pubblico nelle zone dei Centri Storici.
Il criterio preso in esame per la scelta dei comuni interessati dal Contributo a Fondo Perduto è legato alla percentuale di presenza dei turisti stranieri rispetto ai residenti nei Comuni. Tra i Comuni interessati nel seguente decreto ci sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari, per un totale di 29.
Condizioni per accedere al contributo
Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, gli esercenti di attività nei comuni interessati devono aver subito un calo del fatturato di almeno 2/3 nel mese di giugno 2020 rispetto a quanto è stato realizzato nel mese di giugno del 2019.
NB: possono beneficiare del contributo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa dall’1/7/2019 nei comuni della Zona A. Mentre, tale contributo non spetta a chi ha iniziato l’attività dall’1/07/2020.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo viene suddiviso in 3 fasce, applicando una percentuale alla differenza del fatturato tra l’ammontare di giugno anno 2019 e l’ammontare di giugno anno 2020.
Il 15% spetta ai soggetti con ricavi / compensi nel 2019 inferiori a 400.000€. Il 10% spetta ai soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 tra i 400.000€ e 1 milione di euro. Mentre il 5% spetta a coloro che hanno avuto ricavi/compensi nel 2019 superiori a 1 milione di euro.
Viene garantito anche un contributo minimo, ai soggetti che soddisfano i requisiti. Spetta un minimo di 1.000€ alle persone fisiche e 2.000€ ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è di 150.000€.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non viene rilevato ai fini dei rapporti di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi.
Come Presentare l’istanza per ricevere il contributo a fondo perduto
Per accedere al contributo bisogna presentare l’istanza apposita all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal provv. 12.11.2020 n. 352471.
In linea generale, l’istanza da presentare deve contenere i dati identificativi del richiedente e del rappresentante legale, dichiarazione dell’ammontare dei ricavi/compensi anno 2019, dichiarazione dell’ammontare del fatturato giugno 2020 e di giugno 2019, codice catastale del comune, Iban del conto corrente e Codice Fiscale.
L’istanza deve essere presentata in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’stanza può essere trasmessa a partire dal 18/11/2020 ed entro il 14/01/2021.
L’agenzia delle Entrate erogherà il contributo a fondo perduto in base alle informazioni che sono state fornite nell’istanza e con l’accredito diretto sul conto corrente bancario inserito al momento della procedura.
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E' stato approvato il decreto interministeriale che prevede un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private.
I professionisti avranno diritto all'indennità nel rispetto di due condizioni:
- di tipo contributivo, avendo rispettato l'adempimento degli obblighi di versamento previsti con riferimento all'anno 2018;
- di tipo reddituale, rientrando nei parametri previsti dal decreto per l'anno 2018.
Riguardo ai limiti reddituali, il sostegno al reddito è riconosciuto ai seguenti soggetti:
- ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 e 50.000 e abbiano cessato ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19
Per cessazione dell'attività si considerano le chiusure di partita avvenute tra il 23/02/2020 ed il 31/03/2020. Per sospensione dell'attività si considera una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Le domande per la richiesta dell'indennità andranno presentate direttamente alle casse previdenziali cui sono iscritti i professionisti e seguendo lo schema predisposto dagli enti.
L'istanza dovrà contenere autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 di:
- essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore di altre indennità previste dal DL 18/2020 a sostegno del lavoro (art. 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 96);
- di non aver presentato istanze ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- di rispettare i limiti di reddito previsti dalla norma.
Alle istanze andrà allegata copia del documento di identità.
Saranno considerate inammissibili le istanze prive dell'autocertificazione di cui sopra, della copia del documento di identità e/o pervenute dopo il 30 aprile 2020.
Altro...
La richiesta dell’indennità di 600,00 euro, istituita dal DL “Cura Italia” a favore, fra gli altri, dei soggetti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Artigiani e Commercianti) e alla Gestione Separata (professionisti senza cassa titolari di Partita Iva o associati di Studi professionali) e dei Lavoratori dello Spettacolo, sarà possibile a partire dal 1 aprile operando direttamente tramite l’apposita procedura telematica che l’Inps sta predisponendo sul proprio sito (www.inps.it).
Al fine di permettere l’invio della richiesta è necessario innanzitutto disporre di un apposito PIN dispositivo che l’istituto ha promesso di attribuire ai richiedenti attraverso una procedura più semplice e velocizzata rispetto a quella consueta.
La nuova procedura consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.
Qui di seguito due tutorial, uno per la richiesta del PIN e l'altro con le indicazioni per la richiesta del Bonus.
ENEA PIU' TEMPO PER COMUNICARE DATI 2018
Scritto da mca-associati.itENEA PIU' TEMPO PER COMUNICARE I DATI 2018
L'Enea ha reso pubblico che "è prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it , per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie) ".
Si ricorda che il sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alla detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 971/86 e successive modifiche. Il sito consente l'invio delle dichiarazioni per i lavori completati nel 2018.
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che " per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L'invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito". Solo per gli interventi eseguiti nel 2018 è previsto lo slittamento (dapprima stabilito a 90 giorni a far data dal 21 novembre 2018 - data di messa on line del sito - ed oggi definitivamente prorogata, sentito il MISE, al 1° Aprile 2019).
Si ricorda che... |
I principali interventi agevolabili riguardano:
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Modelli Organizzativi 231 e Organi di Vigilanza destinati a diventare obbligatori
Scritto da mca-associati.itDi seguito un interessante articolo sulla presentazione di un Disegno di Legge teso a rendere obbligatorio l'adozione del D.Lgs 231/2001. Tale decreto prevede l'utilizzo di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza per le società di capitali al fine di prevenire gli illeciti all'interno della società stessa. Tale modello fino ad oggi era consigliato anche se diverse Regioni lo richiedono come condizione essenziale per potere lavorare. Inoltre la giurisprudenza tende sempre più spesso a condannare gli amministratori che non si sono attiviti per l'utilizzo del modello 231 a risarcire l'ente della sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto Legislativo.
Noi siamo disponibili, attraverso un network di professionisti esperti della materia, a fornire tutte le indicazioni e assistenza necessaria alla formazione del modello organizzativo e dell'organismo di vigilanza.
Sclete trasparenti evitano le sanzioni 231/01
Scritto da mca-associati.itIl Ddl anticorruzione prevede un inasprimento delle misure previste dal Dlgs 231/01. Il sistema 231 è stato creato con lo scopo di prevenire la commisione dei reati da parte delle imprese, stimolandole ad appronate misure organizzative adeguate a prevenire il verificarsi di tali atti. Questo articolo spiega bene come raccogliere questa opportunità attraverso un analisi meticolosa dei processi dai quali sarà poi opportuno, tramite l'ausilio di professionisti comptenti in vari campi legali e fiscali, disegnare e predisposporre vestiti su misura per le aziende. Qualora vi fosse interesse, attraverso una competente rete di professionisti siamo in grado di offrire questo tipo di attività "su misura".