Bonus sanificazione - quando presentare la domanda
Nel periodo dal 04/10 al 04/11/2021 è possibile presentare, in modalità telematica, la comunicazione per il riconoscimento di un credito d’imposta relativo ai costi sostenuti nel periodo 01/06 – 31/08/2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta, in ragione teorica del 30% del costo sostenuto, spetta per:
• sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti ivi utilizzati;
• somministrazione di tamponi ai lavoratori;
• acquisto di dispositivi di protezione individuale CE, detergenti, disinfettanti;
• acquisto di termometri, termoscanner; ecc. con marchiatura CE;
• dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale (barriere, pannelli protettivi, ecc.).
Gli acquisti devono essere giustificati da idoneo documento di vendita e si riferiscono a quelli di competenza del trimestre giugno/agosto 2021.
Successivamente alla scadenza del termine per l’invio della comunicazione, l’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento renderà nota l’effettiva misura del credito riconosciuto, che potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Lo Studio è a disposizione per l’espletamento della pratica.
Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto a fronte dell’emergenza epidemiologica, deve essere indicato nei modelli REDDITI 2021.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese ammissibili doveva essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020
In particolare, va compilata la sezione I del quadro RU del modello REDDITI 2021, indicando, con il codice credito “H9”, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ora pari a 603 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, in misura pari al 47,1617%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il 7 settembre 2020 (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può comunque visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere: utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti “solari” 2020, modello REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917”); ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Occorre altresì ricordare che il credito d’imposta sanificazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.