Reverse charge per il servizio reso in Italia da un soggetto IVA Ue a uno residente
Non rileva la circostanza che il prestatore sia identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato
Un soggetto passivo IVA Ue che presta servizi relativi a un bene immobile situato in Italia nei confronti di un committente soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato non può emettere la relativa fattura mediante la propria partita IVA italiana con evidenza dell’imposta, rendendosi invece obbligatorio il meccanismo del reverse charge.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti, gli obblighi IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti secondo il meccanismo dell’inversione contabile.
Inoltre, come più volte ricordato nella prassi amministrativa tale meccanismo si applica anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale. Tale circostanza, infatti, non fa venire meno la qualifica del fornitore come “soggetto non residente”.
Il meccanismo del reverse charge è obbligatorio anche nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito che risultino rilevanti in Italia in base a uno dei criteri derogatori al principio generale di territorialità.
Il forfettario che «rinuncia» al reverse charge
In quali sanzioni incorre un contribuente forfettario iscritto al Vies (Vat information exchange system, sistema elettronico di scambio dati sull’Iva), che ha effettuato acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro e ha ricevuto fatture in reverse charge, nel caso di mancato versamento dell’Iva in Italia? Oltre a quella del 30% relativa all’omesso versamento dell’imposta, si applicano anche sanzioni relative al reverse charge e/o alla detrazione indebita?
In questo caso trova applicazione la sanzione nella misura pari al 90% dell’Iva non assolta. La sanzione citata “assorbe” quella prevista per l’omesso versamento. Si specifica che il forfettario che acquista beni di valore inferiore a 10mila euro non è tenuto ad applicare il regime del “reverse charge”. Nel caso esposto il problema sta nel fatto che l’acquirente si è presumibilmente qualificato come soggetto passivo agli occhi del fornitore, fornendo il proprio numero di partita Iva, tant’è che il fornitore Ue ha emesso fatture in regime di “reverse charge”.
Così facendo, il forfettario ha esercitato l’opzione per l’attivazione dell’imposta, rinunciando all’esonero previsto dalla norma.