Contributi coronavirus a rischio se non indicati nel quadro RS
La mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi a fondo perduto percepiti non comporta l’applicazione di sanzioni sotto il profilo fiscale, ma potrebbe determinare l’illegittimità della fruizione del contributo. In tal senso si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze in merito alla semplificazione degli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.
La questione riguarda i contribuenti che, con riferimento al modello REDDITI 2021, devono indicare in più quadri (es. RS, RU, RF, RG) i contributi a fondo perduto e i crediti d’imposta ricevuti ed erogati per far fronte alle difficoltà economiche correlate all’emergenza epidemiologica.
Posto che tali aiuti sono esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che l’Agenzia sarebbe già in possesso delle informazioni a esse relative, è stato chiesto se, in caso di errori del contribuente, è previsto un azzeramento o una riduzione delle sanzioni, ovvero un’automatica integrazione dei dati mancanti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai quadri RF, RG e RE, il MEF afferma che l’indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi.
Nel quadro RU vanno poi indicate le misure agevolative concesse sotto forma di credito d’imposta, contraddistinte da appositi codici, indicando informazioni che non sono a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
La mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Pertanto, nessuna sanzione viene prevista in caso di mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi percepiti.
Tuttavia, il MEF, ribadendo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del quadro RS, afferma che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione (...) determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”. Si ricorda che nel caso di errori nella compilazione del prospetto, l’Agenzia ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con indicazione dell’importo corretto, applicando la sanzione in misura fissa.
Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto a fronte dell’emergenza epidemiologica, deve essere indicato nei modelli REDDITI 2021.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese ammissibili doveva essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020
In particolare, va compilata la sezione I del quadro RU del modello REDDITI 2021, indicando, con il codice credito “H9”, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ora pari a 603 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, in misura pari al 47,1617%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il 7 settembre 2020 (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può comunque visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere: utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti “solari” 2020, modello REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917”); ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Occorre altresì ricordare che il credito d’imposta sanificazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.