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Il 31.1.2023 scade il termine per:

- trasmettere al Sistema Tessera sanitaria i dati delle spese sostenute nel secondo semestre del 2022 (luglio-dicembre), ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2023;

- esercitare l'opposizione al trattamento dei dati delle spese sostenute nel 2022, con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti.

Il DLgs. 175/2014 prevede che il Sistema TS metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini. A tal fine, i soggetti quali le strutture sanitarie, le farmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri e gli altri professionisti sanitari devono trasmettere al Sistema TS i dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

La periodicità semestrale di trasmissione dei dati è confermata anche per il 2023: a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, la periodicità diventerà mensile.

La comunicazione per esercitare l'opposizione può essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate via mail, per telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale. La comunicazione deve contenere la tipologia di spesa da escludere, il codice fiscale del contribuente, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente un modello fac-simile di richiesta.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2022, anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS: entro il 31 gennaio 2023 tali soggetti devono trasmettere i dati relativi all’intero anno 2022, per poi cominciare a inviarli semestralmente come gli altri soggetti.

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È applicabile il ravvedimento per il tardivo invio, al Sistema tessera sanitaria, di dati riguardanti spese sanitarie. L’obbligo di trasmissione telematica di dati delle spese sanitarie e veterinarie, infatti, è stato imposto da una legge tributaria al fine di favorire l’operatività della dichiarazione dei redditi precompilata. Pertanto, in considerazione della natura fiscale dell’adempimento, è possibile sanare le corrispondenti violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si sottolinea che – in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema tessera sanitaria da parte dei professionisti sanitari interessati dall’adempimento – si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, oppure, in caso di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione pari a 100 euro è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

Infine, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell’obbligo, le suddette sanzioni non si applicano in caso di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati, oppure – qualora si sia in presenza di errata trasmissione dei dati stessi – «se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata».

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