Indennità per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e dello spettacolo
Il DL Sostegni-bis contempla un'indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità del DL "Sostegni" l'indennità è erogata automaticamente dall'INPS.
La medesima indennità è erogata anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità del "Sostegni". Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 31.7.2021.
Collaboratori sportivi
L'indennità in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, l'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019:
- per compensi superiori a 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella misura di 2.400,00 euro;
- per compensi compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 1.600,00 euro;
- per compensi inferiori a 4.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 800,00 euro.