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Con la circ. n. 19, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.

Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro (erano 16.243 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

In pratica, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti (23,38% nel 2022).

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 4.208,40 euro annui (4.077,12 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 4.292,42 euro (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.

Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Con la circ. n. 19, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.

Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro (erano 16.243 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

In pratica, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti (23,38% nel 2022).

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 4.208,40 euro annui (4.077,12 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 4.292,42 euro (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.

Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Il 31.1.2023 scade il termine per:

- trasmettere al Sistema Tessera sanitaria i dati delle spese sostenute nel secondo semestre del 2022 (luglio-dicembre), ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2023;

- esercitare l'opposizione al trattamento dei dati delle spese sostenute nel 2022, con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti.

Il DLgs. 175/2014 prevede che il Sistema TS metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini. A tal fine, i soggetti quali le strutture sanitarie, le farmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri e gli altri professionisti sanitari devono trasmettere al Sistema TS i dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

La periodicità semestrale di trasmissione dei dati è confermata anche per il 2023: a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, la periodicità diventerà mensile.

La comunicazione per esercitare l'opposizione può essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate via mail, per telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale. La comunicazione deve contenere la tipologia di spesa da escludere, il codice fiscale del contribuente, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente un modello fac-simile di richiesta.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2022, anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS: entro il 31 gennaio 2023 tali soggetti devono trasmettere i dati relativi all’intero anno 2022, per poi cominciare a inviarli semestralmente come gli altri soggetti.

L'art. 4 del DL 5/2023 consente anche per quest'anno il possibile accesso al c.d. "bonus trasporti", già previsto per il 2022 nel DL "Aiuti" al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare riferimento ai costi di trasporto per studenti e lavoratori.

Ora, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, il buono in questione può essere richiesto già a decorrere dal 14 gennaio scorso e fino al 31 dicembre 2023.

Va tuttavia osservato come la misura sia ora rivolta a una platea di potenziali beneficiari sensibilmente ridotta rispetto allo scorso anno, in quanto il limite massimo reddituale richiesto per il 2023 diminuisce da 35.000 a 20.000 euro annui.

Sul punto, si ricorda che il buono è finalizzato all'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Inoltre, il buono in questione, richiedibile dal 14.1.2023 al 31.12.2023, ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Ancora, il provvedimento in esame specifica che il bonus reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento. Inoltre non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Verosimilmente dovrebbero essere confermate le modalità previste lo scorso anno dal DM 5/2022, che peraltro escludono l’utilizzo del buono per gli abbonamenti riferiti ai servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Domenica, 15 Gennaio 2023 16:16

Modifiche al regime forfettario 2023

Scritto da

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Domenica, 08 Gennaio 2023 19:05

Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023

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Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

•             110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

•             90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

•             70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

•             65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

•             agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

•             agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

•             agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La circ. Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 410823 ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (c.d. "Nuova Sabatini").

Agevolazioni concedibili

L'agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo a fondo perduto in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso di interessi pari al:

  • 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
  • 3,575%, per gli investimenti 4.0 e green.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere:

  • presentate dall'impresa in formato elettronico;
  • sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
  • inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2 co. 7 del DL 69/2013.

Le domande sono inviate attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura.

Ambito temporale

Le domande di accesso alle agevolazioni sono trasmesse con le modalità descritte dalla circ. 410823/2022 a decorrere dall'1.1.2023.

Chiusura dello sportello

Le PMI hanno diritto all'agevolazione esclusivamente nel limite delle risorse disponibili. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica, mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le richieste di prenotazione del contributo pervenute successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

Dichiarazioni antimafia

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

Con la circ. 29.11.2022 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al III trimestre 2022 e al IV trimestre 2022. In particolare,
Soggetti beneficiari
Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le "imprese", che rispettano i requisiti richiesti, che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato - rispettano le condizioni normativamente previste.
Sono quindi ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
La circolare precisa inoltre che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d'imposta:
• gli enti commerciali e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi compresi, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL;
• le ONLUS, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.
Con particolare riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
Immobili locati
In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, fermo restando la necessità di documentare la spesa.
Comunicazione del fornitore per il calcolo semplificato
Con riguardo alle imprese "non energivore" e "non gasivore", è stata introdotta una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso.
In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

Il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS.

L’istanza, che deve essere presentata all’Istituto di previdenza, è finalizzata all’ottenimento dell’indennità di 200 euro del DL “Aiuti”, la cui attuazione è stata definita con il DM 19 agosto 2022, nonché dell’integrazione di 150 euro.

Dal punto di vista soggettivo, si ricorda che sono legittimati a presentare istanza i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).

Inoltre, il bonus spetta altresì ai lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia ai soci di società e ai componenti degli studi associati.

L’accesso all’indennità una tantum di 200 euro è consentito, ai sensi dell’art. 33, solo qualora il soggetto interessato vanti i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, calcolato secondo quanto indicato dall’INPS (circ. n. 103/2022);
  • iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  • aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Come precisato sul punto dall’INPS con la circolare n. 103/2022, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro.

Dal punto di vista operativo, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, entro il 30 novembre 2022 il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS deve presentare domanda telematica all’Istituto di previdenza utilizzando, all’interno del portale istituzionale, il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Mercoledì, 23 Novembre 2022 06:40

Rateizzazione degli aumenti delle bollette

Scritto da

Il DL Aiuti-quater ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate, di richiedere ai fornitori la rateizzazione fino a 36 mesi della differenza tra gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 (e fatturati entro il 30.9.2023) e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.

Le imprese interessate dovranno formulare un'istanza ai fornitori con modalità da definirsi con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 19.12.2022.

Una volta ricevuta l'istanza, il fornitore, entro 30 giorni, ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive del piano di rateizzazione, l'impresa aderente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

L'art. 3 co. 7 precisa che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per i periodi corrispondenti.

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