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Il Ddl. di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, vede una importante novità, finalizzata a recepire l’intesa politica raggiunta tra i due Stati lo scorso 20 aprile 2023.

In termini generali, l’art. 2 dell’Accordo, definisce “lavoratore frontaliere” una persona residente in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato (i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per quanto riguarda la Svizzera), ritornando quotidianamente al proprio domicilio.

Con riferimento a tali soggetti è disposta la tassazione concorrente, nel limite dell’80% dell’imposta “ordinaria” dovuta nello Stato in cui l’attività è svolta.

Tale regola opera solo per i “nuovi” frontalieri, posto che, in virtù di uno specifico regime transitorio, rimangono imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell’Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo, attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.

Tutto ciò premesso, l’emendamento governativo dispone che, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina a regime in materia di telelavoro, dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, e fino ad un massimo del 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri si considerano effettuati nell’altro Stato.

In pratica, sulla falsariga dell’Accordo amichevole che la Confederazione Elvetica ha siglato con la Francia, anche nei rapporti con l’Italia verrà ammesso lo svolgimento da remoto di una parte non preponderante della prestazione lavorativa (sino al 40%) senza che ciò faccia perdere alla persona lo status di frontaliere e i relativi benefici.

Ulteriore aspetto contenuto nell’emendamento governativo riguarda l’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche prevista dal DM 4 maggio 1999, demandata ad un apposito decreto di modifica da emanare entro 30 giorni dall’approvazione della legge di ratifica, dando seguito anche in tal caso all’accordo politico dello scorso 20 aprile.

In merito, è disposto che l’efficacia delle suddette modifiche decorra dal primo periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del decreto di modifica.

Sempre dal 2024 troveranno applicazione alcune ulteriori modifiche previste dallo stesso disegno di legge.

È disposto, in primo luogo, un aumento della franchigia applicabile a tutti i lavoratori frontalieri italiani (quindi, non solo a quelli che lavorano nella Confederazione Elvetica), che passerebbe da 7.500 euro a 10.000 euro, nonché l’esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa.

Si aggiungono poi alcune disposizioni di carattere previdenziale, tra le quali si segnala la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri, nell’importo risultante da idonea documentazione; si tratta, anche in tal caso, di una disposizione valevole per tutti i lavoratori frontalieri e non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera.

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