Operazioni senza obbligo di fattura alla prova del nuovo esterometro
Scritto da NPI dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.
Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.
Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.
Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
Incertezze in caso di regime OSS
Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).
In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.
Operazioni senza obbligo di fattura alla prova del nuovo esterometro
Scritto da NPI dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.
Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.
Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.
Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
Incertezze in caso di regime OSS
Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).
In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.
Ambito applicativo dell'agevolazione
In base alla citata disposizione, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:
- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.
Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo
Il credito d'imposta è:
- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
In ogni caso, l'utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):
- dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari");
- dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari").
Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfettario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati.
Requisiti d'accesso
Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti.
- Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65.000 euro.
- Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio;
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
Compensi a titolo di diritto d'autore
I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla soglia di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo.
Contributo a fondo perduto Coronavirus
I contributi a fondo perduto percepiti in relazione all'emergenza Coronavirus non devono essere computati nel limite di 65.000 euro di ricavi e compensi ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime.
Residenza fiscale all'estero
Un soggetto non residente in Italia può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfetario, solo se:
- risiede in un Paese dell'Unione europea ovvero in un Paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein);
- produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
In assenza di tali condizioni, il regime agevolato è precluso.
È stato pubblicato il decreto che definisce i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo per le attività economiche chiuse.
Il Sostegni-bis ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.
Si tratta, nello specifico, dei soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, che a tale data svolgevano come attività prevalente chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”.
In tal caso il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Sono inoltre ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 25 maggio 2021 n. 73), che:
- al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie;
- dichiarino nell’istanza per l’accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Per tali soggetti l’ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito:
- 3.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a un milione;
- 12.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza. Il contributo sarà quindi corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.
Attività beneficiarie del contributo:
Codice ATECO |
Descrizione |
47.78.31 |
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 |
Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 |
Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 |
Corsi di danza |
90.01.01 |
Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 |
Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 |
Attività di musei |
91.03.00 |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 |
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 |
Gestione di stadi |
93.11.20 |
Gestione di piscine |
93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 |
Gestione di palestre |
93.21 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 |
Sale giochi e biliardi |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 |
Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
Agevolazioni prima casa under 36 anche per gli acquisti all’asta
Scritto da NPe dichiarazioni agevolative devono essere rese nelle more del giudizio o prima della registrazione
La nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, prevista dal DL Sostegni-bis convertito si applica anche agli acquisti all’asta.
L’agevolazione introdotta dal DL Sostegni-bis convertito consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Dal punto di vista temporale, il beneficio è limitato agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.
Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione riguarda:
- non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (resta escluso, quindi, l’atto di costituzione del diritto di superficie).
- che abbiano ad oggetto “«prime case» di abitazione”.
Allo stesso modo, anche le agevolazioni prima casa per i soggetti under 36 possano applicarsi anche agli acquisti per provvedimento giudiziale.
Nel periodo dal 04/10 al 04/11/2021 è possibile presentare, in modalità telematica, la comunicazione per il riconoscimento di un credito d’imposta relativo ai costi sostenuti nel periodo 01/06 – 31/08/2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta, in ragione teorica del 30% del costo sostenuto, spetta per:
• sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti ivi utilizzati;
• somministrazione di tamponi ai lavoratori;
• acquisto di dispositivi di protezione individuale CE, detergenti, disinfettanti;
• acquisto di termometri, termoscanner; ecc. con marchiatura CE;
• dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale (barriere, pannelli protettivi, ecc.).
Gli acquisti devono essere giustificati da idoneo documento di vendita e si riferiscono a quelli di competenza del trimestre giugno/agosto 2021.
Successivamente alla scadenza del termine per l’invio della comunicazione, l’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento renderà nota l’effettiva misura del credito riconosciuto, che potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Lo Studio è a disposizione per l’espletamento della pratica.
Per l’esonero contributivo con attività avviata nel 2019 rileva l’importo medio mensile
Scritto da NPL’INPS fornisce nuovi chiarimenti sul calcolo del calo del fatturato o dei corrispettivi ai fini della misura per autonomi e professionisti
Il 24 settembre 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine al requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi il cui possesso è necessario per poter presentare la domanda per l’esonero contributivo previsto per i lavoratori autonomi e professionisti.
In particolare, il diritto all’esonero deve essere subordinato al possesso di specifici requisiti, tra cui quello di aver:
- subìto un calo del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro.
I soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza, per loro la possibilità di accedere all’esonero in argomento a prescindere dal possesso dei due requisiti relativi al calo del fatturato e dei corrispettivi e del requisito reddituale.
Tuttavia, sono sorte diverse criticità applicative riguardanti proprio le modalità di verifica del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso, invece, dell’anno 2019.
Sulla questione è allora intervenuto l’Istituto previdenziale, il quale ha precisato che la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
Pertanto, ai fini dell’accesso all’esonero in argomento, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
Niente detrazione per recupero edilizio se cambia la destinazione abitativa
Scritto da NPIl cambio della destinazione d’uso in studio professionale comporta la perdita dell’agevolazione
La detrazione IRPEF del 50% prevista per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete se al termine dei lavori l’unità immobiliare cambia la destinazione d’uso abitativa.
Si ricorda che al fine di poter fruire delle detrazioni per il recupero edilizio, il contribuente è tenuto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 16-bis del TUIR.
Con specifico riferimento ai requisiti oggettivi, la formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali”, porta a comprendere nell’ambito applicativo della disposizione gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale.
Sono espressamente esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Sul punto giova, inoltre, ricordare che, proprio con riferimento alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’Amministrazione finanziaria ha precisato come ai fini della determinazione del carattere residenziale delle unità immobiliari assuma effettiva rilevanza l’uso “di fatto” dell’immobile, a prescindere dalla categoria catastale in cui lo stesso risulta classificato.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare residenziale sia adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione dovrà essere calcolata sul 50% delle spese sostenute.
L’agevolazione, inoltre, spetta anche quando la destinazione d’uso abitativa non sia attuale, bensì futura, giacché si realizzerà a seguito e per effetto dell’intervento di ristrutturazione, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che gli stessi comportino il cambio di destinazione d’uso.
Di contro, se al termine degli interventi di recupero edilizio su un’unità immobiliare A/3 la stessa viene concessa in comodato ad un soggetto che la utilizza come studio professionale la detrazione IRPEF del 50% non può spettare.
Il cambio di destinazione d’uso da abitativo a studio professionale, infatti, comporta la perdita dell’agevolazione in argomento.
Settori tessile, moda e accessori: contributo a fondo perduto con domande dal 22 settembre
Scritto da NPIl Decreto Rilancio, ha introdotto un pacchetto di misure agevolative destinate ai settori tessile, moda e accessori gravemente colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.
I seguenti incentivi risultano di imminente operatività grazie all’emanazione dei relativi decreti attuativi: il credito d’imposta rimanenze di magazzino, riconosciuto in misura pari al 30% dell’eccedenza del valore delle rimanenze finali di magazzino del periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (per la generalità delle imprese 2020) e del periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (per la generalità delle imprese 2021), rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (per l’effettiva operatività di tale misura si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate);
il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori”, riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese sostenute e ammissibili alle imprese di piccola dimensione e nuova o recente costituzione, entro il limite di risorse complessive stanziate pari a 5 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori” è una misura con la finalità di “sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo”.
L’incentivo sostiene in particolare l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature nonché le spese destinate alla creazione di nuovi elementi di design, all’innovazione di tessuti e di processi produttivi e alla valorizzazione dei prodotti del made in Italy da parte di talentuose start-up di piccola dimensione.
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Adeguamento dei registratori telematici – rinvio al 2022
Scritto da NPL’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri è rinviato dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, in considerazione delle difficoltà causate dalla diffusione del COVID-19.
Per effetto del rinvio, dunque, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi hanno a disposizione tre mesi aggiuntivi per adeguare i registratori in uso al nuovo tracciato.
A partire dal 1° gennaio 2022 dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato, che permette di ottenere una rilevazione più dettagliata dei corrispettivi, mentre la versione precedente presenta alcuni limiti, non consentendo di gestire in modo adeguato alcune tipologie di operazioni, come quelle con corrispettivo non riscosso.
Il nuovo tracciato, consente di distinguere tra le diverse tipologie di importi (oltre ai resi e agli annulli, ad esempio, vengono identificati i corrispettivi già incassati in acconto per cessioni di beni che non erano stati consegnati, i corrispettivi non riscossi riferiti a prestazioni di servizi eseguite e non pagate o a documenti commerciali cui è collegata una fattura).
Nell’ambito della prassi amministrativa, le criticità sono state evidenziate soprattutto in relazione alle prestazioni di servizi pagate mediante ticket restaurant. Infatti, l’esercente che accetta il ticket è tenuto a memorizzare il relativo corrispettivo già quando la prestazione è ultimata ma l’IVA diviene esigibile in un momento successivo, con l’emissione della fattura nei confronti della società che emette i buoni o con il pagamento del controvalore del ticket all’esercente.
Il nuovo tracciato, consente di gestire in modo più puntuale tali situazioni, permettendo di distinguere, rispetto all’ammontare totale, l’importo dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket fatturati a terzi, nonché il numero dei ticket acquisiti dall’esercente.
Va peraltro rilevato che i dati dei corrispettivi telematici sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, fra l’altro, per la predisposizione delle bozze precompilate della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) – bozze che, per alcuni soggetti, saranno disponibili già in relazione al terzo e al quarto trimestre 2021.
Fondo imprese in difficoltà – dal 20 settembre le domande
Scritto da NPSul sito del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato il decreto 3 settembre 2021, che definisce termini e modalità per accedere al Fondo da 400 milioni istituito per le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza COVID.
La misura è stata introdotta con l’art. 37 del DL 41/2021 e le domande per usufruirne potranno essere presentate dal 20 settembre.
<<L’obiettivo è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.>>
Il Ministero potrà intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, per garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.
Reverse charge per il servizio reso in Italia da un soggetto IVA Ue a uno residente
Scritto da NPNon rileva la circostanza che il prestatore sia identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato
Un soggetto passivo IVA Ue che presta servizi relativi a un bene immobile situato in Italia nei confronti di un committente soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato non può emettere la relativa fattura mediante la propria partita IVA italiana con evidenza dell’imposta, rendendosi invece obbligatorio il meccanismo del reverse charge.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti, gli obblighi IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti secondo il meccanismo dell’inversione contabile.
Inoltre, come più volte ricordato nella prassi amministrativa tale meccanismo si applica anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale. Tale circostanza, infatti, non fa venire meno la qualifica del fornitore come “soggetto non residente”.
Il meccanismo del reverse charge è obbligatorio anche nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito che risultino rilevanti in Italia in base a uno dei criteri derogatori al principio generale di territorialità.
Domande per l’esonero contributivo autonomi e professionisti dal 25 agosto
Scritto da NPL’istanza all’INPS deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021
Le domande di accesso all’esonero contributivo legge di bilancio 2021 per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS, possono essere presentate a partire dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021.
L’esonero in trattazione può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Di conseguenza, da un lato l’INPS consentirà la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’Istituto e dall’altro lo stesso potenziale beneficiario dell’agevolazione contributiva sarà tenuto a dichiarare nella domanda di non aver presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.
Sotto il profilo soggettivo, la domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, dagli iscritti: alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR; alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.
Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS.
Inoltre, nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.