BLOG

Gli importi di assegno unico erogabili per l’anno 2023 e le relative soglie ISEE aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari all’8,1%, dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT con riferimento al biennio 2021/2022. L’importo massimo sale infatti da 175 a 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro (contro la precedente soglia pari a 15.000 euro), mentre l’importo minimo sale da 50 a 54 euro per ISEE a partire da 43.240 euro (contro i 40.000 euro previsti in precedenza).

Si ricorda infatti che l’art. 1 commi 357-358 della L. 197/2022 ha aumentato, al ricorrere delle condizioni previste, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendendo strutturali le agevolazioni previste per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili e aumentando la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari con quattro o più figli

Per effetto di tali interventi, dalla mensilità di gennaio 2023 gli importi dell’assegno in esame vengono incrementati del 50% in caso di figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, con un ISEE fino a 43.240 euro. Ipotizzando un nucleo familiare in possesso di ISEE 2023 pari a 25.000 euro, composto da tre figli, di cui uno di 25 anni convivente con i genitori, uno di 14 anni e uno di due anni, gli importi saranno i seguenti: nessun importo per il primo figlio; 144,90 euro mensili per il secondo figlio; per il terzo figlio nella fascia 1-3 anni, spettano 217,35 euro (144,90 + 72,45 euro, ossia il 50% dell’importo). Al nucleo spettano inoltre 67 euro a titolo di maggiorazione per il terzo figlio, per un totale di 429,25 euro.

Passando poi alla maggiorazione mensile spettante ai nuclei con almeno quattro figli, l’INPS ricorda come questa sia stata incrementata da 100 a 150 euro dalla legge di bilancio 2023 e che in tali casi l’assegno spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.

Pubblicato in Notizie

L’INPS ha ufficialmente comunicato il rilascio della procedura per inserire le domande per il 2023 finalizzate alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, c.d. bonus asili nido) o di quello per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, fornendo le relative istruzioni.

Per quest’anno il budget complessivamente disponibile per tale agevolazione è pari a 564,8 milioni di euro.

Per il contributo asili nido è il genitore o l’affidatario del minore che sostiene il pagamento della retta a dover presentare la domanda, con la precisa indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio compresi tra gennaio e dicembre 2023 – fino a un massimo di 11 mensilità – e con allegata la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’INPS comunica che le ricevute relative ai pagamenti delle rette che non siano state presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2024.

In merito si precisa che la suddetta documentazione giustificativa dei pagamenti (per gli asili nido aziendali si tratterà dell’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga), oltre a dover contenere le informazioni specificate nel messaggio in commento, deve essere allegata esclusivamente (tanto che non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altra modalità) tramite la procedura web disponibile sul sito dell’Istituto denominata “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, utilizzando la funzione “Allegare documenti di spesa”; da dispositivo mobile/tablet occorrerà invece utilizzare il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”.

La domanda va presentata telematicamente attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell’Istituto se in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta nazionale dei servizi (CNS); in tal caso occorre inserire nel motore di ricerca le parole “bonus nido”, selezionare “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e poi cliccare su “Utilizza il servizio”;

- Istituti di Patronato, usando i servizi da loro offerti.

Per chi avesse già presentato domanda l’anno scorso, per cui sia presente la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, risulterà disponibile in procedura la domanda precompilata per il 2023 sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente. Occorrerà quindi confermare o modificare i dati nonché verificare la correttezza dell’IBAN e specificare le mensilità per il 2023 relativamente al contributo asilo nido.

L’importo del bonus è rimasto invariato, in base all’ISEE minorenni presentato. Quindi:

- massimo 3.000 euro (n. 10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) per ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

- massimo 2.500 euro (n. 10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

- massimo 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Pubblicato in Notizie
Domenica, 15 Gennaio 2023 16:16

Modifiche al regime forfettario 2023

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Pubblicato in Notizie

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Utilizzo dei Cookie

Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito.
I cookie utilizzati in questo sito sono standard e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie

Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.

- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal navigatore per mezzo del browser.

- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono monitorate anonimamente.

- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).

Gestione delle preferenze relative ai cookie

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci "Opzioni" o "Preferenze".
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...)
Verifica la funzione "guida" del tuo browser per sapere meglio come procedere.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

Ecco una lista dei fornitori di cookie del nostro sito:
Google / Youtube
Google Analytics
Per saperne di più riguardo ai cookie Google / Youtube visita la pagina in merito alla privacy di Google.com e Youtube.com

In futuro, potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso, aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.

MCA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

P.IVA 08513890015