Assegno unico 2023 - l’importo massimo sale da 175 a 189,20 euro
Gli importi di assegno unico erogabili per l’anno 2023 e le relative soglie ISEE aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari all’8,1%, dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT con riferimento al biennio 2021/2022. L’importo massimo sale infatti da 175 a 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro (contro la precedente soglia pari a 15.000 euro), mentre l’importo minimo sale da 50 a 54 euro per ISEE a partire da 43.240 euro (contro i 40.000 euro previsti in precedenza).
Si ricorda infatti che l’art. 1 commi 357-358 della L. 197/2022 ha aumentato, al ricorrere delle condizioni previste, gli importi base dell’assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendendo strutturali le agevolazioni previste per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili e aumentando la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari con quattro o più figli
Per effetto di tali interventi, dalla mensilità di gennaio 2023 gli importi dell’assegno in esame vengono incrementati del 50% in caso di figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, con un ISEE fino a 43.240 euro. Ipotizzando un nucleo familiare in possesso di ISEE 2023 pari a 25.000 euro, composto da tre figli, di cui uno di 25 anni convivente con i genitori, uno di 14 anni e uno di due anni, gli importi saranno i seguenti: nessun importo per il primo figlio; 144,90 euro mensili per il secondo figlio; per il terzo figlio nella fascia 1-3 anni, spettano 217,35 euro (144,90 + 72,45 euro, ossia il 50% dell’importo). Al nucleo spettano inoltre 67 euro a titolo di maggiorazione per il terzo figlio, per un totale di 429,25 euro.
Passando poi alla maggiorazione mensile spettante ai nuclei con almeno quattro figli, l’INPS ricorda come questa sia stata incrementata da 100 a 150 euro dalla legge di bilancio 2023 e che in tali casi l’assegno spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.
Bonus asili nido 2023 – domande da inviare in modalità telematica
L’INPS ha ufficialmente comunicato il rilascio della procedura per inserire le domande per il 2023 finalizzate alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, c.d. bonus asili nido) o di quello per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, fornendo le relative istruzioni.
Per quest’anno il budget complessivamente disponibile per tale agevolazione è pari a 564,8 milioni di euro.
Per il contributo asili nido è il genitore o l’affidatario del minore che sostiene il pagamento della retta a dover presentare la domanda, con la precisa indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio compresi tra gennaio e dicembre 2023 – fino a un massimo di 11 mensilità – e con allegata la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.
L’INPS comunica che le ricevute relative ai pagamenti delle rette che non siano state presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2024.
In merito si precisa che la suddetta documentazione giustificativa dei pagamenti (per gli asili nido aziendali si tratterà dell’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga), oltre a dover contenere le informazioni specificate nel messaggio in commento, deve essere allegata esclusivamente (tanto che non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altra modalità) tramite la procedura web disponibile sul sito dell’Istituto denominata “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, utilizzando la funzione “Allegare documenti di spesa”; da dispositivo mobile/tablet occorrerà invece utilizzare il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”.
La domanda va presentata telematicamente attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto se in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta nazionale dei servizi (CNS); in tal caso occorre inserire nel motore di ricerca le parole “bonus nido”, selezionare “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e poi cliccare su “Utilizza il servizio”;
- Istituti di Patronato, usando i servizi da loro offerti.
Per chi avesse già presentato domanda l’anno scorso, per cui sia presente la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, risulterà disponibile in procedura la domanda precompilata per il 2023 sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente. Occorrerà quindi confermare o modificare i dati nonché verificare la correttezza dell’IBAN e specificare le mensilità per il 2023 relativamente al contributo asilo nido.
L’importo del bonus è rimasto invariato, in base all’ISEE minorenni presentato. Quindi:
- massimo 3.000 euro (n. 10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) per ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- massimo 2.500 euro (n. 10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- massimo 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.
Modifiche al regime forfettario 2023
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.
In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:
- l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.
Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.
Incremento del limite di ricavi e compensi
Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
- considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.
Fuoriuscita dal regime in corso d’anno
In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:
- ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
- ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.