BLOG

È stato introdotto l’assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
Quest’ultimo, destinato a diventare operativo a partire dal 2022, determinerà la graduale soppressione delle misure indicate della L. 46/2021, tra le quali rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno ponte, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, coesiste invece con le citate misure e spetterà alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore.

Restano quindi fermi i requisiti di accesso alla misura, secondo cui l’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

Il soggetto richiedente deve inoltre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e, come detto, almeno un figlio a carico sino al compimento del 18° anno d’età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore secondo le modalità indicate dall’INPS e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o, in assenza dei genitori, che l’assegno sia erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre a fronte di un affidamento congiunto o condiviso la misura, sempre in mancanza di accordo, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.

Pubblicato in Notizie

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Utilizzo dei Cookie

Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito.
I cookie utilizzati in questo sito sono standard e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie

Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.

- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal navigatore per mezzo del browser.

- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono monitorate anonimamente.

- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).

Gestione delle preferenze relative ai cookie

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci "Opzioni" o "Preferenze".
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...)
Verifica la funzione "guida" del tuo browser per sapere meglio come procedere.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

Ecco una lista dei fornitori di cookie del nostro sito:
Google / Youtube
Google Analytics
Per saperne di più riguardo ai cookie Google / Youtube visita la pagina in merito alla privacy di Google.com e Youtube.com

In futuro, potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso, aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.

MCA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

P.IVA 08513890015