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Martedì, 13 Luglio 2021 07:18

Isa, prorogati i versamenti al 15 settembre

I termini per pagare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, a saldo 2020 e primo acconto per il 2021, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021. La ultima versione del differimento dei versamenti per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) con l’emendamento al decreto Sostegni-bis approvato in commissione.

La nuova riformulazione della norma cancella la possibilità di eseguire i versamenti con lo 0,40% perché interviene direttamente sulla disposizione che prevede il pagamento con lo 0,40% in più entro 30 giorni dal termine ordinario.

La proroga, che allunga al 15 settembre 2021 i termini dei pagamenti in scadenza ordinaria dal 30 giugno al 31 agosto 2021, riguarda i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno o dal primo al 30 luglio 2021 con lo 0,40% per gli altri contribuenti.

Lo spostamento al 15 settembre 2021, dei pagamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto, può anche riguardare il saldo annuale Iva per il 2020, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2021, per il 2020, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021.

I contribuenti Iva possono, ad esempio:

• avere versato il saldo Iva entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione;

• rateare l’Iva a saldo 2020 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2021.

Per il pagamento del saldo annuale Iva differito, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2021 e per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2021, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2021. Se l’importo a debito del saldo Iva 2020 è superiore ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza.

 

Infine, i differimenti interessano anche la rivalutazione di terreni e quote. Viene, infatti, prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti alla data del primo gennaio 2021. Il nuovo termine del 15 novembre 2021 vale anche per la redazione e il giuramento della perizia

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