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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 124, con cui fornisce indicazioni sull’ambito applicativo delle norme in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Viene precisato che gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono in ogni caso destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione).

Inoltre, l’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo all’esonero – coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà, in tal caso, riproporzionato.

I contribuenti che possiedano i requisiti per fruire dell’esonero e intendano presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili sulla contribuzione omessa dalle rispettive date di scadenza di versamento. In caso, invece, di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’INPS comunicherà, per il tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza essere soggetto a sanzioni civili e interessi; ciò vale anche nel caso in cui avvenga una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero in caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e dagli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali nel quadro RRsezioni I e II, della dichiarazione dei redditi persone fisiche.

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