Tutti i contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il contributo previsto dal DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020, possono presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori (“Ristori 1” o “Ristori2”)
Chi ha già presentato l’istanza precedente (DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020) riceverà il contributo automaticamente (avendone diritto).
È possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021!
Contributi Ristori e Ristori-bis
Il Governo con il nuovo DL “Ristori” (Ristori 1) n.137 del 28/10/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti che hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.
Il contributo a fondo perduto del DL Ristori spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Questo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Alcuni dei Codici ATECO interessati: Trasporto taxi, gestioni di ski-lift, alberghi, villaggi turistici, case vacanze, bed & breakfast, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, catering, organizzazione di convegni e fiere, creazioni artistiche e letterarie, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi, palestre e molte attività di organizzazioni.
Naturalmente la lista non finisce qui, perciò vi rimandiamo alla lettura dell’allegato 1 del DL Ristori.
Con l’art.2 del DL 149/2020, DL Ristori-bis (Ristori 2), vengono destinati i contributi esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da un alto livello di rischio (le regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle che rientrano nei codici ATECO nell’allegato 2 del DL Ristori-bis.
Alcune delle attività interessate dal DL Ristori-bis sono: Grandi magazzini, varie attività di Commercio al dettaglio, Agenzie matrimoniali, Attività di tatuaggio e piercing, Servizi di manicure e pedicure, Servizi degli istituti di bellezza.
Modalità di presentazione dell’Istanza
L’istanza oltre ai dati identificativi del soggetto e del rappresentante legale, deve contenere ammontare di ricavi e compensi nel 2019, ammontare fatturato mese di aprile 2019 e del mese di aprile 2020, IBAN e Codice Fiscale.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza mediante l’accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.
Come vengono calcolati i contributi
L’ammontare del contributo viene determinato calcolando in primo luogo la differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Al risultato, vengono applicate le percentuali di seguito riportate.
- 20% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 minore di 400.000€
- 15% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 compreso tra 400.000€ e fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 superiore a 1 milione di euro
Infine, il risultato del calcolo viene moltiplicato per la percentuale presente negli allegati (da 50% al 400% nel DL Ristoro e 200% nel DL Ristoro-bis).
L’ammontare del contributo, tuttavia, non può essere superiore a 150.000€
L’ammontare minimo dei contributi è riconosciuto ai soggetti spettanti per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e di 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.