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La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

In particolare, è stato disposto per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Nel dettaglio, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Per la filiera della stampa, è stato prorogato per il 2021 e il 2022 anche:

  • il tax credit edicole
  • il credito d'imposta per i servizi digitali
 
Ambito applicativo

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: 

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

 
Spese escluse

Sono escluse le spese sostenute per:

  • acquistare gli spazi nell'ambito della programmazione e dei palinsesti editoriali per pubblicizzare televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione e l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display;
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
  • pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

 

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo "6900", da presentare tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

  • la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
  • la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

 

Modalità di presentazione della domanda

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF).
 
Trattamento fiscale

Il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio.

Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, il nuovo Decreto Ristori quater, si prevede un rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre ed ulteriori indennità per chi lavora nel settore turistico.

È stato prorogato dal 30 di novembre al 10 dicembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e Irap. Questa è una delle novità contenute nel nuovo decreto che il governo ha varato domenica 29 novembre.

Nel decreto ci sono nuovi aiuti per i lavoratori stagionali nel settore turistico, dello spettacolo e per i lavoratori nel settore dello sport. Gli aiuti si estendono anche per il settore delle fiere e dei congressi

 

RINVIO SCADENZE FISCALI

Il DL Ristori quater prevede il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap) al 10 dicembre per imprese e professionisti. Per quanto riguarda le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la scadenza è prevista al 30 aprile 2021, purché abbiano avuto un calo del fatturato del 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo nell’anno 2019. 

Lo slittamento vale anche per tutte le imprese nelle zone rosse e per i ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dalla perdita di ricavi. La presenza in zona rossa o arancione va verificata al 26 novembre 2020, pertanto Piemonte, Lombardia e Calabria ai fini di queste agevolazioni sono da considerare zone rosse.

 

INDENNITÀ PER I LAVORI DEL TURISMO E DELLO SPORT

Il DL Ristori Quater prevede un’indennità pari a 1.000€ per tutti i lavoratori del settore turistico, dello spettacolo e delle terme, che hanno cessato i loro rapporti lavorativi dal primo di gennaio, che non siano titolari di pensione, che non siano dipendenti e che non percepiscono la Naspi.

Inoltre, per i lavoratori nel settore dello sport, spetta un’indennità di 800€. L’indennità riguarda principalmente società e associazioni sportive dilettantistiche, Coni, Comitato italiano paralimpico.

 

IL CONTRIBUTO RISTORI ESTESO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Il DL Ristori quarter prevede un contributo a fondo perduto anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori. Tra i codici ATECO inclusi nell’allegato 1 del DL Ristori-quarter, ci sono gli agenti e rappresentanti di carburanti, mobili, attrezzature per l’ufficio, vestiario, prodotti alimentari, orologi, elettrodomestici e procacciatori d’affari e mediatori di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

 

SETTORI ESCLUSI DI DL RISTORI

Non tutte le categorie sono state inserite nei DL Ristori (Ristori uno, bis, ter e quarter). Infatti, non è stato ancora stanziato nulla per gli allestitori di fiere, per i grossisti che distribuiscono prodotti alimentari e bevande a ristoranti, hotel, pub e i negozi di fiori che sono restati aperti. Anche questi ultimi tuttavia, senza eventi, feste e cerimonie sarebbero una categoria che necessita aiuto.

Restano esclusi dai Ristori, inoltre, il settore wedding compreso le sartorie per abiti da sposa e abiti da cerimonia e tutti quei liberi professionisti che si occupano di redigere un progetto per la cerimonia di nozze e che poi viene organizzato ed allestito da terzi.

Fuori dalla lista le mense scolastiche e aziendali e i gestori delle “macchinette” di caffè e merendine che sono uno dei settori più penalizzati con la didattica e il lavoro a distanza.

Si ricorda inoltre che i soggetti che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo DL Rilancio, l’istanza per il contributo DL Ristori va presentata entro il 15 gennaio 2021

Tutti i contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il contributo previsto dal DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020, possono presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori (“Ristori 1” o “Ristori2”)

Chi ha già presentato l’istanza precedente (DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020) riceverà il contributo automaticamente (avendone diritto).

È possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021!

 

Contributi Ristori e Ristori-bis

Il Governo con il nuovo DL “Ristori(Ristori 1) n.137 del 28/10/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti che hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.

Il contributo a fondo perduto del DL Ristori spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Questo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Alcuni dei Codici ATECO interessati: Trasporto taxi, gestioni di ski-lift, alberghi, villaggi turistici, case vacanze, bed & breakfast, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, catering, organizzazione di convegni e fiere, creazioni artistiche e letterarie, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi, palestre e molte attività di organizzazioni.

Naturalmente la lista non finisce qui, perciò vi rimandiamo alla lettura dell’allegato 1 del DL Ristori.

Con l’art.2 del DL 149/2020, DL Ristori-bis (Ristori 2), vengono destinati i contributi esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da un alto livello di rischio (le regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle che rientrano nei codici ATECO nell’allegato 2 del DL Ristori-bis.

Alcune delle attività interessate dal DL Ristori-bis sono: Grandi magazzini, varie attività di Commercio al dettaglio, Agenzie matrimoniali, Attività di tatuaggio e piercing, Servizi di manicure e pedicure, Servizi degli istituti di bellezza.

 

Modalità di presentazione dell’Istanza

L’istanza oltre ai dati identificativi del soggetto e del rappresentante legale, deve contenere ammontare di ricavi e compensi nel 2019, ammontare fatturato mese di aprile 2019 e del mese di aprile 2020, IBAN e Codice Fiscale.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza mediante l’accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.

 

Come vengono calcolati i contributi

L’ammontare del contributo viene determinato calcolando in primo luogo la differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Al risultato, vengono applicate le percentuali di seguito riportate.

  • 20% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 minore di 400.000€
  • 15% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 compreso tra 400.000€ e fino a 1 milione di euro
  • 10% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 superiore a 1 milione di euro

Infine, il risultato del calcolo viene moltiplicato per la percentuale presente negli allegati (da 50% al 400% nel DL Ristoro e 200% nel DL Ristoro-bis).

L’ammontare del contributo, tuttavia, non può essere superiore a 150.000€

L’ammontare minimo dei contributi è riconosciuto ai soggetti spettanti per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e di 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Per informazioni su come presentare la domanda contattaci a info@mca-associati.com

Il decreto Agosto (art. 59 del DL 14.8.2020) prevede uno specifico contributo a fondo perduto per tutte quelle attività economiche e commerciali che sono situate nei centri Storici dei Comuni Turistici.

I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto sono i soggetti che svolgono un’attività d’impresa con la vendita di beni e/o servizi al pubblico nelle zone dei Centri Storici. 

Il criterio preso in esame per la scelta dei comuni interessati dal Contributo a Fondo Perduto è legato alla percentuale di presenza dei turisti stranieri rispetto ai residenti nei Comuni. Tra i Comuni interessati nel seguente decreto ci sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari, per un totale di 29.

 

Condizioni per accedere al contributo

Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, gli esercenti di attività nei comuni interessati devono aver subito un calo del fatturato di almeno 2/3 nel mese di giugno 2020 rispetto a quanto è stato realizzato nel mese di giugno del 2019.

NB: possono beneficiare del contributo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa dall’1/7/2019 nei comuni della Zona A. Mentre, tale contributo non spetta a chi ha iniziato l’attività dall’1/07/2020.

 

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo viene suddiviso in 3 fasce, applicando una percentuale alla differenza del fatturato tra l’ammontare di giugno anno 2019 e l’ammontare di giugno anno 2020.

Il 15% spetta ai soggetti con ricavi / compensi nel 2019 inferiori a 400.000€. Il 10% spetta ai soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 tra i 400.000€ e 1 milione di euro. Mentre il 5% spetta a coloro che hanno avuto ricavi/compensi nel 2019 superiori a 1 milione di euro.

Viene garantito anche un contributo minimo, ai soggetti che soddisfano i requisiti. Spetta un minimo di 1.000€ alle persone fisiche e 2.000€ ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è di 150.000€.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non viene rilevato ai fini dei rapporti di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi.

 

Come Presentare l’istanza per ricevere il contributo a fondo perduto

Per accedere al contributo bisogna presentare l’istanza apposita all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal provv. 12.11.2020 n. 352471.

In linea generale, l’istanza da presentare deve contenere i dati identificativi del richiedente e del rappresentante legale, dichiarazione dell’ammontare dei ricavi/compensi anno 2019, dichiarazione dell’ammontare del fatturato giugno 2020 e di giugno 2019, codice catastale del comune, Iban del conto corrente e Codice Fiscale.

L’istanza deve essere presentata in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’stanza può essere trasmessa a partire dal 18/11/2020 ed entro il 14/01/2021.

L’agenzia delle Entrate erogherà il contributo a fondo perduto in base alle informazioni che sono state fornite nell’istanza e con l’accredito diretto sul conto corrente bancario inserito al momento della procedura.

Per informazioni su come presentare la domanda contattaci a info@mca-associati.com

 

Giovedì, 28 Febbraio 2019 08:38

ENEA PIU' TEMPO PER COMUNICARE DATI 2018

 ENEA risparmio-energeticoPIU' TEMPO PER COMUNICARE I DATI 2018

L'Enea ha reso pubblico che "è prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it , per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie) ".

Si ricorda che il sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alla detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 971/86 e successive modifiche. Il sito consente l'invio delle dichiarazioni per i lavori completati nel 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che " per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L'invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito". Solo per gli interventi eseguiti nel 2018 è previsto lo slittamento (dapprima stabilito a 90 giorni a far data dal 21 novembre 2018 - data di messa on line del sito - ed oggi definitivamente prorogata, sentito il MISE, al 1° Aprile 2019).

 

Si ricorda che...

I principali interventi agevolabili riguardano:

  • Gli involucri con riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali (cd. "cappotto") e pareti orizzontali (coperture, pavimenti). Il limite di spese massimo fiscalmente detraibile ammonta ad 60.000 euro (in questo caso l'Agenzia delle Entrate nella Guida sul risparmio energetico ricorda che: "la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico".
     
  • Installazione pannelli solari (limite di spesa fiscalmente detraibile euro 60.000);
     
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per un valore massimo fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000;
     
  • Schermature solari per un massimo di spesa detraibile pari ad euro 60.000;
     
  • Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili per una spesa massima fiscalmente detraibile pari ad euro 30.000.

 

Di seguito un interessante articolo sulla presentazione di un Disegno di Legge teso a rendere obbligatorio l'adozione del D.Lgs 231/2001. Tale decreto prevede l'utilizzo di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza per le società di capitali al fine di prevenire gli illeciti all'interno della società stessa. Tale modello fino ad oggi era consigliato anche se diverse Regioni lo richiedono come condizione essenziale per potere lavorare. Inoltre la giurisprudenza tende sempre più spesso a condannare gli amministratori che non si sono attiviti per l'utilizzo del modello 231 a risarcire l'ente della sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto Legislativo.

 

Noi siamo disponibili, attraverso un network di professionisti esperti della materia, a fornire tutte le indicazioni e assistenza necessaria alla formazione del modello organizzativo e dell'organismo di vigilanza.

 

Mercoledì, 14 Novembre 2018 15:43

Sclete trasparenti evitano le sanzioni 231/01

Il Ddl anticorruzione prevede un inasprimento delle misure previste dal Dlgs 231/01. Il sistema 231 è stato creato con lo scopo di prevenire la commisione dei reati da parte delle imprese, stimolandole ad appronate misure organizzative adeguate a prevenire il verificarsi di tali atti. Questo articolo spiega bene come raccogliere questa opportunità attraverso un analisi meticolosa dei processi dai quali sarà poi opportuno, tramite l'ausilio di professionisti comptenti in vari campi legali e fiscali, disegnare e predisposporre vestiti su misura per le aziende. Qualora vi fosse interesse, attraverso una competente rete di professionisti siamo in grado di offrire questo tipo di attività "su misura".

 

 

 

Lunedì, 15 Ottobre 2018 18:43

Chi perde paga

Mi è capitato più volte durante vari contenziosi tributari che alla fine, pur vincendo la lite, il giudice decidesse per la compensazione delle spese. In alcuni casi la compensazione è stata giustificata dalla difficoltà interpretativa della norma oggetto di giudizio ma, visto e considerato che un buon professionista deve consigliare i propri clienti di prendere in considerazione la via del contenzioso solo quando vi siano delle buone possibilità di vincere, trovo estremamente ingiusta la non applicazione della regola "chi perde paga" da parte dei giudici.
Ad onor del vero ultimamamente viene applicata un po' di più e finalmente anche la Cassazione si è schierata per tale orientamento considerando la compensazione delle spese una violazione del diritto di difesa del contribuente.

Mercoledì, 10 Ottobre 2018 15:36

Crescita dei paesi balcanici

I nostri ultimi post in tema di internazionalizzazione, la crescita dei paesi balcanici

 

https://www.facebook.com/mcaprofass/photos/a.430369623835552/907888479416995/?type=3&theater

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA
L’avvicinarsi del 1° luglio 2018, data a partire dalla quale entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione nonché per le prestazioni di subappalto nell’ambito degli appalti pubblici, porta con sé l’inevitabile produzione di chiarimenti nonché di provvedimenti attuativi necessari alla corretta applicazione del nuovo obbligo normativo.
Dopo la pubblicazione della circolare n. 8/E dello 30 aprile 2018, già commentata nella informativa presente nel numero dello scorso mese di maggio, la stessa agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente in occasione del recente Videoforum organizzato da Il Sole 24Ore il 24 maggio 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.
Riportiamo di seguito le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate. DOMANDA RISPOSTA: 

Conservazione in formato pdf
D. Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?
R. L'articolo 23-bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. Pertanto, l'operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Momento di emissione e scarto della fattura
D. Gli operatori sono abituati ad emettere a momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di interscambio (Sdi) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?
R. Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:
“2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento”.
“2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro cinque giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse”.
Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell'area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972”.
Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.
Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo del citato articolo 6.
Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera “non emessa”. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, l'emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.

Trasferimento dati in Edi
D. Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?
R. Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (come riportato nell'articolo 1, comma 909, L. 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all'emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell'area autenticata dell'agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

Fattura emessa da soggetto estero
D. In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fattura elettronica?
R. Alla luce dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, L. 205/2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare n. 42/E/2012) ma consenta l'acquisto di carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1). Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d'imposta).

Rapporti con l’estero
D. Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?
R. La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30.4.2018 stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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