Il 30 novembre scade il termine delle domande per l’una tantum di autonomi e professionisti
Il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS.
L’istanza, che deve essere presentata all’Istituto di previdenza, è finalizzata all’ottenimento dell’indennità di 200 euro del DL “Aiuti”, la cui attuazione è stata definita con il DM 19 agosto 2022, nonché dell’integrazione di 150 euro.
Dal punto di vista soggettivo, si ricorda che sono legittimati a presentare istanza i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).
Inoltre, il bonus spetta altresì ai lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia ai soci di società e ai componenti degli studi associati.
L’accesso all’indennità una tantum di 200 euro è consentito, ai sensi dell’art. 33, solo qualora il soggetto interessato vanti i seguenti requisiti:
- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, calcolato secondo quanto indicato dall’INPS (circ. n. 103/2022);
- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Come precisato sul punto dall’INPS con la circolare n. 103/2022, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro.
Dal punto di vista operativo, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, entro il 30 novembre 2022 il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS deve presentare domanda telematica all’Istituto di previdenza utilizzando, all’interno del portale istituzionale, il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Regime forfettario per gli autonomi
Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfettario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati.
Requisiti d'accesso
Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti.
- Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65.000 euro.
- Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio;
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
Compensi a titolo di diritto d'autore
I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla soglia di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo.
Contributo a fondo perduto Coronavirus
I contributi a fondo perduto percepiti in relazione all'emergenza Coronavirus non devono essere computati nel limite di 65.000 euro di ricavi e compensi ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime.
Residenza fiscale all'estero
Un soggetto non residente in Italia può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfetario, solo se:
- risiede in un Paese dell'Unione europea ovvero in un Paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein);
- produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
In assenza di tali condizioni, il regime agevolato è precluso.