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Giovedì, 04 Novembre 2021 07:49

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Scritto da NP
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

Ambito applicativo dell'agevolazione

In base alla citata disposizione, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;

- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");

- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è:

- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022;

- utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

In ogni caso, l'utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):

- dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari");

- dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari").

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