Contributo per le attività chiuse durante l’emergenza
È stato pubblicato il decreto che definisce i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché i criteri e le modalità per richiedere il contributo per le attività economiche chiuse.
Il Sostegni-bis ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.
Una quota pari a 20 milioni delle suddette risorse finanziarie è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultino chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate.
Si tratta, nello specifico, dei soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 23 luglio 2021, che a tale data svolgevano come attività prevalente chiusa per effetto delle misure di prevenzione, una di quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”.
In tal caso il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino a un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
Sono inoltre ammessi al beneficio, sulla base delle risorse residuali, i soggetti, titolari di partita IVA attiva prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 25 maggio 2021 n. 73), che:
- al 26 maggio 2021 svolgevano come attività prevalente palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie;
- dichiarino nell’istanza per l’accesso al contributo di essere rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Per tali soggetti l’ammontare dei contributi che potranno essere richiesti varia in base ai ricavi/compensi del periodo d’imposta 2019, come di seguito:
- 3.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a un milione;
- 12.000 euro, per soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione.
In assenza di ricavi/compensi 2019, sarà riconosciuto il contributo minimo di 3.000 euro.
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza. Il contributo sarà quindi corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.
Attività beneficiarie del contributo:
Codice ATECO |
Descrizione |
47.78.31 |
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 |
Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 |
Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 |
Corsi di danza |
90.01.01 |
Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 |
Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 |
Attività di musei |
91.03.00 |
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 |
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 |
Gestione di stadi |
93.11.20 |
Gestione di piscine |
93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 |
Gestione di palestre |
93.21 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 |
Sale giochi e biliardi |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 |
Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
Misure speciali di protezione - privacy e vaccini
In merito al tema sulla vaccinazione contro il COVID-19, il Garante Privacy è intervenuto chiarendo alcuni dubbi e incentrando la sua risposta sul trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, chiarendo la posizione dei lavoratori e quello che il datore di lavoro può o non può fare, con lo scopo di prevenire violazioni sulla normativa del trattamento dei dati personali.
Il Garante Privacy ha confermato che il datore di lavoro non può chiedere informazioni ai propri dipendenti sull’avvenuta o meno vaccinazione, in quanto non c’è la normativa che lo preveda. Il datore di lavoro non può nemmeno trattare questi dati senza il consenso del dipendente, chiedendo autonomamente al medico competente i dipendenti vaccinati.
Per quanto riguarda invece i lavoratori delle professioni sanitarie, la conferma dell’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 può essere richiesta a coloro che lavorano nel settore sanitario per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere le proprie prestazioni.
Intanto il Garante Privacy ha ribadito che non essendoci un obbligo di legge per la vaccinazione, a quest’ultima categoria di lavoratori sono applicabili misure speciali di protezione, previsti per alcuni ambienti lavorativi. I dati sulla vaccinazione possono essere trattati solo dal medico competente per garantire l’idoneità alla mansione specifica. Al datore di lavoro verrà solo comunicato dal medico, in caso di giudizio di inidoneità, parziale/temporanea alla mansione del lavoratore.