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I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
 

L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.

Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.

Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Incertezze in caso di regime OSS

Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).

In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.

Pubblicato in Notizie

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
 

L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.

Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.

Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Incertezze in caso di regime OSS

Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).

In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.

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Tra le agevolazioni offerte ai contribuenti in regime forfettario c’è la non assoggettabilità dell’IVA, pertanto questo vantaggio si traduce nella possibilità di offrire prezzi più bassi e concorrenziali ai consumatori finali, non dovendo applicare l’imposta sul valore aggiunto sui beni e sui servizi oggetto della cessione effettuate con le vendite online.

L’aspetto a cui bisogna prestare attenzione è che con questo regime non permettere di dedurre analiticamente i costi e questo potrebbe rivelarsi uno svantaggio. Pertanto, occorre un’analisi completa e approfondita con un Commercialista.

 

Il mondo dell’Ecommerce, ovvero delle vendite online può essere suddiviso in due ambiti principali:

  1. Commercio Elettronico Diretto, ovvero le transazioni riguardanti beni immateriali, come la vendita di prodotti digitali come e-book, brani musicali scaricabili in formato mp3, software o app per smartphone e così via.
  2. Commercio Elettronico Indiretto, ovvero la vendita di beni materiali. In questo caso, solo la transazione avviene per via telematica, come per i venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA.

Per i venditori online che non superano i € 65.000 di fatturato annuo il Regime Forfettario costituisce l’opzione fiscale più conveniente.

Anche gli adempimenti contabili in Regime Forfettario sono semplificati. Il tutto, quindi, si traduce in un ulteriore vantaggio sia di ordine pratico che economico.

 

Regime Forfettario – Fattura e vendita per corrispondenza

Modalità di certificazione delle vendite online. Per quanto riguarda l’e-commerce diretto e indiretto, per le vendite verso soggetti passivi iva, ovvero B2B, bisogna emettere fattura. Mentre per le transazioni verso soggetti privati, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza.

Tale disciplina prevede che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

I corrispettivi legati all’e-commerce continuano ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale, salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente, con annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 198 del 19 giugno 2019

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