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Martedì, 13 Dicembre 2022 06:14

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Scritto da NP
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Con la circ. 29.11.2022 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al III trimestre 2022 e al IV trimestre 2022. In particolare,
Soggetti beneficiari
Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le "imprese", che rispettano i requisiti richiesti, che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato - rispettano le condizioni normativamente previste.
Sono quindi ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
La circolare precisa inoltre che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d'imposta:
• gli enti commerciali e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi compresi, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL;
• le ONLUS, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.
Con particolare riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
Immobili locati
In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, fermo restando la necessità di documentare la spesa.
Comunicazione del fornitore per il calcolo semplificato
Con riguardo alle imprese "non energivore" e "non gasivore", è stata introdotta una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso.
In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

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