In data 17 gennaio l'Agenzia entrate ha diffuso una circolare (1/2018) con la quale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda la nuova tempistica di registrazione delle fatture d'acquisto e i nuovi termini per la detrazione d'imposta, che dal 2017, ricordo, potrà avvenire al più tardi con la dichiarazione annuale del relativo anno.
Viene innanzitutto sottolineato che la norma base comunitaria prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva scatti solo alla duplice esistenza dei seguenti presupposti: avvenuta esigibilità dell'imposta e effettivo possesso della fattura. Pertanto fino a che non si avverano entrambe le condizioni il diritto non sorge. La regola pone dei problemi alle fatture di fine anno che possono giungere nel mese di gennaio, o anche oltre, dell'anno successivo. Esemplificando si ha che una fattura emessa dal fornitore nel dicembre 2017 e ricevuta entro il 2017 dà diritto alla detrazione dell'Iva esclusivamente nel 2017 o perché registrata nei termini per la liquidazione del relativo mese (16 gennaio 2018) oppure perché registrata dopo tale data ma entro il 30 aprile (tramite apposito registro sezionale 2017) ed inserita direttamente nella dichiarazione annuale. Qualora invece la fattura fosse giunta solo nel 2018, la detrazione sarebbe possibile: 1) a partire dalla liquidazione relativa al mese di ricevimento (esempio da gennaio 2018), 2) nella dichiarazione annuale 2018 con termine di registrazione 30 aprile 2019 utilizzando apposito sezionale. Si allega prospetto riepilogativo.
Considerato che le istruzioni sono giunte dopo la scadenza del 16 gennaio i comportamenti non conformi circa la liquidazione di dicembre 2017 non verranno sanzionati, occorre tuttavia p