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Giovedì, 26 Aprile 2018 12:00

IL REGIME "FLAT TAX" PER I NUOVI RESIDENTI

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IL REGIME AGEVOLATO PER I NUOVI RESIDENTI

Il regime agevolato per i nuovi residenti è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia e consiste nella possibilità di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria.

Si può scegliere questo regime, che ha una durata massima di 15 anni, a prescindere dalla propria nazionalità. Infatti, l’accesso è consentito sia ai cittadini stranieri sia agli italiani, purché siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui la scelta inizia a essere efficace.

 

Possono aderire al regime anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (“paradisi fiscali” – Dm 4 maggio 1999). Tuttavia, essi devono essere in grado di superare la presunzione di residenza in Italia.

 

L’ESTENSIONE AI FAMILIARI

Chi esercita l’opzione per il regime agevolato può chiedere che la sua efficacia sia estesa anche a uno o più dei seguenti familiari:

• il coniuge o il componente di un’unione civile

• i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi

• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi

• gli adottanti

• i generi e le nuore

• il suocero e la suocera

• i fratelli e le sorelle.

Affinché il regime agevolato venga esteso ai familiari è necessario che anche essi trasferiscano la propria residenza in Italia.

 

Per quali redditi

Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all’estero. I redditi prodotti in Italia sono tassati secondo le regole ordinarie della normativa italiana.

Rientrano nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti:

• il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero

• il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione

• il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero

• il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero.

Vi rientrano, inoltre:

• gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri

• le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

 

REDDITI ESCLUSI DAL REGIME AGEVOLATO

Al regime dell’imposta sostitutiva non possono essere assoggettate le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società ed enti non residenti) realizzate dal neo-residente nel corso dei primi 5 periodi d’imposta di applicazione del regime agevolato.

Quindi, in caso di cessione della partecipazione prima della scadenza del quinquennio, la plusvalenza (capital gain) realizzata è assoggettata al regime impositivo ordinario previsto dalla legislazione italiana.

È prevista la facoltà di escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. In pratica, il contribuente ha la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni (cherry picking). Questa scelta deve però riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione

 

NA BUSSOLA PER ORIENTARSI: L'INTERPELLO

Chi è interessato all’applicazione del regime agevolato può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per avere un parere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso.

La richiesta di chiarimenti può essere formulata tramite una specifica istanza di interpello, che può essere presentata anche nel momento in cui il soggetto interessato non ha ancora trasferito la propria residenza in Italia.

È inammissibile, invece, l’istanza di interpello presentata dopo l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato.

 

LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza entro 120 giorni dalla sua ricezione (fatta salva la possibilità di chiedere un’integrazione documentale), comunicando il proprio parere sull’esistenza o meno dei presupposti per accedere al regime agevolato.

La risposta all’interpello non è vincolante per chi l’ha presentata (e non è neppure impugnabile), mentre è vincolante per ogni organo dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente al caso concreto e alla persona che ha richiesto l’interpello. Pertanto, l’eventuale risposta negativa non impedisce al soggetto interessato di optare comunque per l’accesso al regime

 

COME SI SCEGLIE

La scelta del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i contribuenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

COSA INDICARE

Se è stata presentata istanza di interpello (per il contribuente principale o per il familiare), nella dichiarazione dei redditi saranno indicati elementi informativi minimi.

Se, invece, non è stato chiesto preventivamente il parere all’Agenzia delle Entrate, è possibile esercitare comunque l’opzione direttamente nella dichiarazione, ma, in tal caso, è obbligatorio indicare gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime:

• lo status di non residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio di validità dell’opzione

• la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale

• gli eventuali Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

• gli elementi richiesti nella check list riportata nella dichiarazione dei redditi.

Se l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerta che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, l’opzione esercitata dal contribuente sarà considerata non valida, con ogni conseguenza sul piano del recupero d’imposta e su quello sanzionatorio.

 

ATTENZIONE

L’opzione può essere validamente esercitata in dichiarazione anche quando, pur essendo stata presentata apposita istanza di interpello, non è pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’OPZIONE PER I FAMILIARI

La scelta di estendere ai familiari l’opzione per il nuovo regime deve essere fatta dal contribuente principale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Chi intende avvalersi del regime dei neo-residenti è tenuto a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dal tipo e dall’importo dei redditi prodotti all’estero. Se il regime viene esteso ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi è pari a 25.000 euro.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato attraverso il modello F24 in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti interessati, sia in qualità di contribuenti principali sia in qualità di familiari, devono versare autonomamente l’imposta.

Con il versamento dell’imposta si adempie all’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire altre imposte (sostitutive o ritenute).

 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Per coloro che hanno esercitato l’opzione è prevista, infine, l’esenzione dell’imposta di successione e donazione per i beni e diritti esistenti all’estero.

Infatti, nel caso di trasferimento per successione o donazione nel periodo di durata del regime dell’imposta sostitutiva, l’imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere corrisposta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia. L’esenzione riguarda anche i familiari ai quali è stato esteso il regime.

 

LA DURATA DEL REGIME

Il regime cessa, in ogni caso, dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione, senza che sia possibile chiedere un rinnovo.

Dopo la scadenza, i redditi esteri concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente residente e scontano l’imposizione ordinaria Irpef. Inoltre, per i familiari viene meno l’efficacia dell’eventuale estensione dell’opzione, indipendentemente dal periodo per il quale gli stessi hanno fruito del regime.

 

LA REVOCA

L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere comunque revocata prima della scadenza sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa.

La revoca va effettuata con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione e sarà efficace a partire dal periodo d’imposta in relazione al quale è stata fatta in dichiarazione.

ATTENZIONE

In caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca. Mentre la revoca effettuata per i familiari comporterà il venir meno del beneficio solamente nei confronti di questi ultimi.

 

La revoca può essere esercitata anche se il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta. In questo caso, l’imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

Il contribuente principale che ha esteso a uno o più familiari l’opzione per il regime agevolato può decidere di revocare questa estensione, pur volendo continuare a fruirne per se stesso.

Ovviamente, la revoca può riguardare uno, solo alcuni o tutti i familiari che fruiscono del regime opzionale e può essere manifestata nei confronti di ciascuno di loro in periodi d’imposta differenti.

Il familiare è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi la revoca operata nei suoi confronti dal contribuente principale. Resta ferma la possibilità per il familiare di optare contestualmente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in qualità di contribuente principale, versando l’importo di 100.000 euro.

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