Le nuove regole sui dividendi percepitai dalle persone fisiche si applicheranno alle somme percepite dal 1° gennaio 2018. In sostanza è prevista l'equiaparzione alla tassazione delle partecipazione qualificate anche per le partecipazioni non qualificate. In ogni caso è previsto un regime transitorio che prevede come la tassazione dei dividendi non dipenda dalla data di delibera della distribuzione ma bnsì dal periodo in cui si sono formati gli utili oggetto di distribuzione.
Pertanto le società di capitali dovrenno tenere una separat memoria delle riserve di utili, distinguendole in base al periodo in cui si sono formate. Quando vengono deliberate distribuzioni di riserve si applica il criterio Fifo, ovvero si considerano distributi per primi gli utili formatisi in periodi più lontani.
Le persone fisiche detentrici delle partecipazioni quakificate che beenficiano della distribuzione di utili dovranno tassarli come segue:
- utili formatisi ante 2007 concorrono al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare;
- utili formatisi dal 2008 e fino al 2016 concorrono al reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;
- utili formatisi nel 2017 concorrono al reddito imponibile per il 58,14 del loro ammontare;
- utili formatisi dal 2018 sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Il regime transitorio prevede l'utilizzo di tale metodologia a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2012. Il chè significa che solamente a partire dal 2023 le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un'unica categoria e la loro distribuzione sarà soggetta ad un unico regime fiscale, ovvero alla applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta.
Sarà quinid in prossimità della chiusura dell'esercizio 2022 che andranno fatte valutazione sulla convenienza, in capo ai soci, di effettuare distribuzioni per evitare l'applicazione della cedolare secca del 26%, che comporta una tassazione più elevata. (Fonte: Il Sole 24 Ore)