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Riapertura partita Iva: il 5% solo per un’attività nuova
Un avvocato ha aperto la partita Iva nel 2015 in regime dei minimi e l’ha chiusa nel 2016 a seguito dell’inizio del percorso di specializzazione. Nel 2020 l’ha riaperta in regime forfettario: può fruire dell’aliquota ridotta del 5 per cento?
Nell’ambito del regime forfettario la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni dev’essere valutata facendo riferimento alle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014. Tra queste, è richiesto che l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Infatti, è opportuno specificare che, in mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, è ragionevole ritenere che non sia possibile beneficiare nuovamente dell’aliquota agevolata laddove la medesima attività sia già stata esercitata negli anni precedenti, in quanto l’applicabilità delle agevolazioni è rivolta esclusivamente alle attività che integrano condizioni di “novità” rispetto a quelle svolte anteriormente.
Presupposti per la fruizione dei Contributi del DL Sostegni
Sotto il profilo dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati alcuni chiarimenti. La fruizione del contributo DL “Sostegni” è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai o aiuti per la ristrutturazione”.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dove tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo, possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari.
Invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020, non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.
In merito ai requisiti per l’accesso, non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, in quanto, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, i contributi del DL Sostegni hanno la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.
Il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.
I contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Infine, il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitati in fattura al committente, costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, pertanto dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.
Diversamente, queste somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
Commercio Elettronico – Regimi Iva “OSS” e “IOSS” con registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° aprile è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” e “Import One Stop Shop” sul sito dell’agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati delle operazioni di commercio elettronico.
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, posticipata al 1° luglio 2021, introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
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