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Lunedì, 17 Maggio 2021 20:28

Presupposti per la fruizione dei Contributi del DL Sostegni

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Sotto il profilo dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati alcuni chiarimenti. La fruizione del contributo DL “Sostegni” è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai o aiuti per la ristrutturazione”.
 

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dove tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Sempre in relazione all’ambito soggettivo, possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari.
Invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020, non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

In merito ai requisiti per l’accesso, non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, in quanto, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, i contributi del DL Sostegni hanno la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.

Il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
-  non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.

I contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Infine, il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitati in fattura al committente, costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, pertanto dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.

Diversamente, queste somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

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