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Lunedì, 15 Febbraio 2021 12:57

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

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La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

In particolare, è stato disposto per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Nel dettaglio, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Per la filiera della stampa, è stato prorogato per il 2021 e il 2022 anche:

  • il tax credit edicole
  • il credito d'imposta per i servizi digitali
 
Ambito applicativo

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: 

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

 
Spese escluse

Sono escluse le spese sostenute per:

  • acquistare gli spazi nell'ambito della programmazione e dei palinsesti editoriali per pubblicizzare televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione e l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display;
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
  • pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

 

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo "6900", da presentare tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

  • la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
  • la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

 

Modalità di presentazione della domanda

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF).
 
Trattamento fiscale

Il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio.

Letto 2894 volte Ultima modifica il Lunedì, 15 Febbraio 2021 13:03