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Con la circ. 29.11.2022 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al III trimestre 2022 e al IV trimestre 2022. In particolare,
Soggetti beneficiari
Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le "imprese", che rispettano i requisiti richiesti, che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato - rispettano le condizioni normativamente previste.
Sono quindi ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.
La circolare precisa inoltre che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d'imposta:
• gli enti commerciali e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi compresi, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL;
• le ONLUS, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.
Con particolare riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
Immobili locati
In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, fermo restando la necessità di documentare la spesa.
Comunicazione del fornitore per il calcolo semplificato
Con riguardo alle imprese "non energivore" e "non gasivore", è stata introdotta una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso.
In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

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Dall'1.9.2022 al 30.9.2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Con riguardo alle spese ammesse all’agevolazione, analogamente al 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

La misura massima per l’agevolazione è anche per il 2022 di 4.000 euro

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" - "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Credito di imposta edicole".

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È previsto un credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Con il DM 29.12.2021 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Inoltre sono state individuate le tempistiche e le modalità di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze per l’incentivo.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le agenzie di viaggio e i tour operator che:

  • hanno codice ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attivi- tà delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);
  • sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese al momento di presentazione della do- manda;
  • sono in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legisla- zione italiana;
  • possiedono i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e li mantengono fino a cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione (pena la decadenza).

 

Esclusioni

Sono escluse le imprese in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria.

 

INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale

 

Termine di avvio e conclusione dei lavori

Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale devono, tra l’altro:

  • iniziare entro un anno dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
  • essere conclusi entro dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, a ri- chiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono comunque essere con- clusi entro il 31.12.2024.

 

SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili, ove effettivamente sostenute, tra le altre, le spese per:

  • l’acquisto, anche in leasing, e l’installazione di computer e altre attrezzature informatiche,

modem, router e impianti wi-fi;

  • l’affitto di servizi cloud relativi a infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applica- tivi;
  • l’acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on line;

 

  • l’acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • la creazione o l’acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le fun- zioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
  • l’acquisto o l’affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono escluse dalle spese agevolabili, tra le altre, quelle:

  • relative all’intermediazione commerciale;
  • obbligatorie a norma di legge.

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% dei costi agevolabili;
  • fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro;
  • nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA

Per accedere al credito d’imposta le imprese interessate devono presentare apposita domanda.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda:

  • dalle ore 12:00 del 4.3.2022 alle ore 17:00 del 4.4.2022;
  • esclusivamente in via telematica;
  • utilizzando la specifica modulistica;
  • mediante il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o gli intermediari abilitati.

Il richiedente deve essere inoltre in possesso di una firma digitale e di un indirizzo PEC attivo e risultante dal Registro delle imprese.

 

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta viene riconosciuto:

  • secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • nel limite delle risorse disponibili.
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È previsto un credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Con il DM 29.12.2021 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Inoltre sono state individuate le tempistiche e le modalità di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze per l’incentivo.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le agenzie di viaggio e i tour operator che:

  • hanno codice ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attivi- tà delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);
  • sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese al momento di presentazione della do- manda;
  • sono in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legisla- zione italiana;
  • possiedono i requisiti richiesti dalla data di presentazione della domanda e li mantengono fino a cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione (pena la decadenza).

 

Esclusioni

Sono escluse le imprese in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria.

 

INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale

 

Termine di avvio e conclusione dei lavori

Gli investimenti e le attività di sviluppo digitale devono, tra l’altro:

  • iniziare entro un anno dalla pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
  • essere conclusi entro dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Tale termine è prorogabile, a ri- chiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono comunque essere con- clusi entro il 31.12.2024.

 

SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili, ove effettivamente sostenute, tra le altre, le spese per:

  • l’acquisto, anche in leasing, e l’installazione di computer e altre attrezzature informatiche,

modem, router e impianti wi-fi;

  • l’affitto di servizi cloud relativi a infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applica- tivi;
  • l’acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi on line;

 

  • l’acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • la creazione o l’acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le fun- zioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
  • l’acquisto o l’affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono escluse dalle spese agevolabili, tra le altre, quelle:

  • relative all’intermediazione commerciale;
  • obbligatorie a norma di legge.

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% dei costi agevolabili;
  • fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro;
  • nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA

Per accedere al credito d’imposta le imprese interessate devono presentare apposita domanda.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda:

  • dalle ore 12:00 del 4.3.2022 alle ore 17:00 del 4.4.2022;
  • esclusivamente in via telematica;
  • utilizzando la specifica modulistica;
  • mediante il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o gli intermediari abilitati.

Il richiedente deve essere inoltre in possesso di una firma digitale e di un indirizzo PEC attivo e risultante dal Registro delle imprese.

 

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta viene riconosciuto:

  • secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • nel limite delle risorse disponibili.
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PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito: le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);

  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi par i a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

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Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

Ambito applicativo dell'agevolazione

In base alla citata disposizione, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;

- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");

- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è:

- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022;

- utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

In ogni caso, l'utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):

- dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari");

- dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari").

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L'acquisto di software che consentono di ridurre i contatti tra il personale e i clienti negli alberghi e nei ristoranti è agevolabile con il credito d'imposta adeguamento.

È agevolabile l’acquisto della licenza di utilizzo di un software di gestione alberghiera utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa), che consente:
 

  1. alla clientela e al personale di effettuare il check in e il check out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all’arrivo in struttura e in partenza;
  2. al personale dipendente di poter lavorare da remoto in modalità smart working e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.

 

Sono inoltre agevolati i software da utilizzare nei ristoranti finalizzati alla dematerializzazione dei menu, nonché alla gestione delle comande a distanza e dell’asporto da remoto.
Restano, invece, escluse le spese relative all’acquisto degli hardware che non risultano parte integrante e indispensabile per l’uso dei programmi acquistati.

 

È inoltre escluso l’acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela, non essendo indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.

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È necessario utilizzare strumenti di pagamento collegati ai registratori telematici

Nell’ambito DL 99/2021 sono state introdotte alcune disposizioni in merito a crediti d’imposta legati all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Anzitutto, viene incrementata la misura prevista per il credito d’imposta, introdotto nel 2019 al 30%, riconosciuto agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Tale agevolazione, spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali

Il nuovo DL 99/2021, prevede ora che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% (in luogo del precedente 30%) delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico per  registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il decreto reca un nuovo credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

In particolare, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, successivamente al sostenimento della spesa, e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6942” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società, infatti, è riconosciuto un credito d’imposta del 20% dell’ammontare del conferimento medesimo. Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo “6942” istituito è denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.

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La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

È previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

In particolare, è stato disposto per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Nel dettaglio, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Per la filiera della stampa, è stato prorogato per il 2021 e il 2022 anche:

  • il tax credit edicole
  • il credito d'imposta per i servizi digitali
 
Ambito applicativo

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: 

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

 
Spese escluse

Sono escluse le spese sostenute per:

  • acquistare gli spazi nell'ambito della programmazione e dei palinsesti editoriali per pubblicizzare televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione e l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display;
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
  • pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

 

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo "6900", da presentare tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Accesso all'agevolazione

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

  • la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
  • la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

 

Modalità di presentazione della domanda

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF).
 
Trattamento fiscale

Il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio.

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