BLOG

Aumentano con la Brexit anche gli adempimenti extra-tributari previsti per gli scambi tra Ue e UK. Particolare attenzione viene rivolta ai “controlled goods”, ovvero alle merci previste dalla Convenzione Cities, le merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari nonché i prodotti soggetti ad accisa e quelli oggetto di esportazione strategica, la cui importazione sarà subordinata al rispetto di procedure e requisiti variabili in base alla categoria merceologica.

 

Sono previsti nuovi oneri per gli operatori che commerciano prodotti “dual use” ovvero utilizzabili sia per fini civili che militari. Sul lato Ue, l’uscita di questi beni è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello stato membro, in cui è residente l’esportatore (Regolamento 428/2009).

Per ridurre gli effetti negativi dell’aggravo di tale onere sulle imprese, il Regno Unito è stato inserito nell’elenco delle destinazioni per le quali è possibile ottenere la semplificata Autorizzazione Generale dell’Ue, “EU001”. Si tratta di una semplificazione che garantisce un’applicazione uniforme dei controlli nell’Unione Europea, tuttavia, ciascuna impresa deve dotarsi di procedure interne per valutare la sua compliance alla normativa europea in merito all’export control e i prodotti dual use.

 

Ulteriore onere a cui si affacciano le imprese che destinano le proprie merci al mercato UK, è l’apposizione del marchio UKCA, invece della Ce. Riservato principalmente a prodotti elettronici, materiali di costruzione, articoli Dpi. Pertanto, le imprese dovranno ottenere un’attestazione di conformità del prodotto alla normativa britannica da parte degli Approved bodies, parallela al framework Europeo. Per permettere alle aziende di uniformarsi alle nuove direttive, il Regno Unito ha previsto il riconoscimento della marcatura Ce fino al 31/12/2021. Dal 2022 il marchio UKCA diventerà obbligatorio, ma potrà essere riportato sulla documentazione di accompagnamento anziché sul prodotto fino al 2023.

Pertanto, tutte le imprese che intendono continuare a effettuare scambi con il Regno Unito, dovranno adeguarsi ai nuovi assetti con accurata controllo della propria produzione in modo da uniformarsi con gli adempimenti relativi alla particolare natura dei prodotti.

Pubblicato in Notizie

L’uscita del UK dall’Unione Europea condiziona anche il mercato delle vendite online rivolto ai consumatori finali (B2C). Vengono riorganizzate le operazioni che riguardano le cessioni dirette o tramite market place e la corretta gestione dei resi. Il tutto da coordinarsi con le tempistiche veloci di consegna che caratterizzano principalmente questo settore. Dal 1° gennaio i venditori sono assoggettati agli adempimenti doganali per l’esportazione dall’Ue e la relativa importazione in UK, in quanto non è il consumatore finale a curare le operazioni di import.

Per le vendite online, l’operatore Ue dovrà ottenere il codice Eori GB assumendo una posizione in UK e una volta importate le merci in Gran Bretagna, dovrà assoggettarle a iva interna che ricadrà sul consumatore finale.

Le medesime disposizioni si applicano per le vendite tramite market place: la cessione interna viene fatta al market place e quest’ultimo provvederà alla successiva cessione del bene al cliente finale.

In entrambi i casi si può attivare il regime sospensivo del deposito doganale, costruendosi uno stock di prossimità in UK con sospensione dei diritti di confine, fino al momento della consegna del bene al consumatore finale. Il tutto per garantire tempestività nella consegna dei beni e per ridurre l’anticipazione dei carichi impositivi.

Per legge i consumatori hanno il diritto di recesso sull’acquisto del bene senza imposizione di alcun onere aggiuntivo. Il servizio del reso prevede un’apposita procedura doganale per la gestione dell’esportazione dal UK all’Ue e una reintroduzione in franchigia presso la dogana Ue del fornitore.

L’operazione della reintroduzione in franchigia viene disciplinata da una procedura rigida con controllo fisico di ogni bene per riconciliare il bene precedente con quello reintrodotto. A tal proposito l’agenzia delle dogane, per il mondo e-commerce, ha rilasciato un’autorizzazione che rende immediato il controllo per la reintroduzione in franchigia dei resi, favorendone lo svincolo immediato. Si tratta di un’autorizzazione legata al grado di affidabilità del fornitore e la sua capacità di riconciliare in automatico il bene reintrodotto con il bene esportato.

Pubblicato in Notizie

Per le operazioni di importazione dei beni in UK ritornano le frontiere con l’obbligo per tutti gli operatori dell’Unione Europea di predisporre la dichiarazione doganale ed effettuare il relativo pagamento dei diritti di confine. Considerato che l’accordo è stato raggiunto il 24 dicembre 2020 è stato introdotto un periodo transitorio speciale per differire fino a luglio gli adempimenti doganali e i debiti daziari.

Nel frattempo, è anche possibile liquidare l’iva direttamente nella dichiarazione periodica.

Come già detto le regole speciali avranno una durata di sei mesi anche per far fronte ai disagi collegati alla pandemia e rivolti principalmente agli operatori economici con sede nel Regno Unito. Per quanto riguarda i non residenti ci sono ulteriori specifiche regole di identificazione da presentare in dogana.

Dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 le agevolazioni riguardano tutti gli standard goods, come abbigliamento e alimentari e tutti quelli che non rientrano nella lista dei “controlled goods”, ovvero merci soggetti ad accise come medicinali, merci sottoposte a controlli sanitari e i prodotti come l’acqua in bottiglia.

Per gli standard goods dal 1° gennaio 2021 bisogna presentare una dichiarazione doganale con un differimento temporale di sei mesi e la possibilità di effettuare il pagamento contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Mentre da aprile per le importazioni di prodotti di origine animale e gli animali vivi occorre ottenere una pre-notifica e avere con sé la documentazione sanitaria e fitosanitaria.

Dal 1° luglio, invece, la movimentazione dei beni sarà soggetta a presentazione in dogana di dichiarazioni complete sui beni in oggetto e al pagamento dei diritti di confine. Inoltre, bisognerà presentare le dichiarazioni di sicurezza e prepararsi ai controlli fisici della merce.

Per poter importare beni in UK l’operatore si deve dotare del codice Eori Gb, con richiesta online diretta all’amministrazione finanziaria inglese (tramite il sito del governo Uk, all’indirizzo https://www.gov.uk/eori). Il codice Eori Gb non va richiesto da chi si affida per l'importazione al cliente inglese.

 
Operatori registrati ai fini iva in UK

Agli operatori registrati ai fini IVA in Gran Bretagna è concesso di contabilizzare e saldare l’IVA all’importazione in dichiarazione trimestrale se le merci importate sono impiegate nell’attività dell’importatore, se nella dichiarazione doganale  è presente il codice Eori dell’importatore e se è indicata la sua partita Iva.

 

Dazi

Nel momento in cui si effettuano importazioni di merci non originarie del Regno Unito e dell’Unione Europea, esse saranno soggette a dazi. Dal 1° gennaio viene concesso agli operatori di differire il pagamento, se si qualificano per il Dda, cioè il Duty Deferment Account che permette di pagare mensilmente le operazioni doganali. Il differimento è previsto fino ad un importo massimo di 10.000 euro mensili. Superata la soglia bisognerà rilasciare una garanzia bancaria.

Tale benefico viene concesso ai soli residenti o gli operatori che abbiano una filiale o una stabile organizzazione sul territorio inglese.

Pubblicato in Notizie

Tra le principali novità con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ci sono i nuovi adempimenti doganali:

  • per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito o per movimentare merci attraverso il Regno Unito sarà necessario presentare dichiarazioni in dogana;
  • oltre alla dichiarazione in dogana, può essere necessario fornire dati relativi alla sicurezza;
  • sarà necessaria una licenza speciale per importare o esportare merci come rifiuti, determinate sostanze chimiche pericolose e OGM
  • per l'importazione o l'esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa (alcol, tabacco, combustibili) da/verso il Regno Unito saranno necessarie formalità supplementari;

Adempimenti IVA:

  • si dovrà versare l'IVA nel paese dell'UE in cui s'importano merci dal Regno Unito;
  • tutte le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE, ma sarà necessario adempiere alle norme sull'IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito.

 

Non ci sono limiti di quota e soprattutto non è prevista la corresponsione di dazi per le merci prodotte nell’Unione o nel Regno Unito

L’accordo commerciale con l’UK prevede l’azzeramento dei dazi doganali negli scambi tra Ue e Regno Unito a condizione che l’esportatore cedente e l’importatore acquirente dimostri che la merce oggetto dell’operazione doganale abbia origine preferenziale in uno dei due territori oggetto dell’accordo stesso.

 

L’origine preferenziale delle merci è affidata ad una specifica dichiarazione da parte dell’esportatore o a una dichiarazione di conoscenza rilasciata direttamente dall’importatore, così come prevista nel Trade and cooperation agreement.

Occorre definire meccanismi standard per facilitare le prove in dogana da parte dell’esportatore e dell’importatore

La questione che ci si pone al momento è quale siano per la Dogana, gli elementi che consentano in modo standardizzato di dimostrare l’origine preferenziale. Per le prove ci si può appoggiare alle dichiarazioni di impegno dei fornitori o alla scheda tecnica di produzione.

 

IL REGIME DOGANALE E IVA APPLICABILE

Per le operazioni import-export Ue-UK, il primo adempimento da rispettare sarà quello di presentare una dichiarazione doganale. Pertanto, le merci unionali che  lasciano il territorio dell’Unione Europea, diventano  extra Ue e quindi devono formalizzare gli adempimenti doganali all’esportazione, con la presentazione del formulario Dau, secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina dell’unione.

La formalizzazione va fatta per il tramite di un rappresentante, se l’impresa non è attrezzata autonomamente.

Ora i beni in uscita sono dichiarati per qualità, quantità, origine e valore, secondo le regole dell’Ue e queste dichiarazioni vengono controllate puntualmente dalle Dogane.

 

CAMBIO REGIME IVA

Il quadro dell’imposta si sposta dalle vendite intra Ue ex articolo 41 del decreto-legge 331/93 alle cessioni all’esportazione ex art 8 del Dpr 633/72 che richiede l’intervento dell’ufficio doganale per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea.

Pubblicato in Notizie

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato paese terzo rispetto all’Unione Europea, così cessa anche la disciplina IVA comunitaria.

Nello specifico le cessioni e gli acquisti intracomunitari diventano cessioni all’esportazione e importazioni di beni.

Per queste tipologie di operazioni dal 2021, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT (art. 50 comma 6 del DL 331/93).

Le operazioni registrate nel 2020, effettuate con il Regno Unito, devono ancora essere rilevate negli elenchi INTRASTAT. La rilevazione non sarà necessaria per quelle registrate nel 2021.

Resta essenziale, pertanto, determinare il momento di effettuazione dell’operazione.

Ci sono tuttavia operazioni più delicate da valutare come le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che sono iniziate nel 2020 ma non ancora concluse a fine anno 2020. Per quanto riguarda la cessione di beni, l’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-Ue le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto:


- ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio (prima del 31/12/2020);
- è terminata dopo il periodo transitorio (dopo il 31 dicembre 2020).


Pertanto, le operazioni si qualificano come:
- cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
- acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

 

SPEDIZIONE DI BENI DALL’ITALIA 2020

Anche in questo caso assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il momento di partenza del trasporto dall’Italia. Sarà pertanto necessario compilare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT in quanto la cessione è ancora qualificabile come intracomunitaria.

 

IRLANDA DEL NORD

Per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, quest’ultima resta soggetta alla normativa dell’unione per quanto attiene alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. La Commissione Ue ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA contraddistinto dal nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni all’interno dell’Unione Europea.

Pubblicato in Notizie

Con la Brexit si è concluso anche il programma Erasmus ed Erasmus+ che permetteva agli studenti universitari di trascorrere un semestre accademico gratuito in un’università gemellata con la possibilità di fare stage ed esperienze lavorative. Dal 1° gennaio non ci saranno più studenti inglesi che verranno a studiare in Europa.

Il programma è nato negli anni ’90, e lo scorso anno ha visto più di 54 mila studenti spostarsi tra gli atenei Europei e UK. Nel 2019 Bruxelles aveva stanziato 3,3 miliardi di euro per l’Erasmus.

Naturalmente anche la Gran Bretagna aveva contribuito con 154 milioni di euro per i suoi studenti. Tuttavia, solo un quinto degli studenti partecipanti al programma erano inglesi, tutti gli altri erano studenti stranieri che studiavano in Gran Bretagna.

L’Erasmus per questo motivo è stato usato come una forte arma politica nazionale per promuovere l’uscita del Regno Unito dall’UE, perché solo il 7% dei soldi spesi dal governo veniva usato dalle matricole britanniche.

Tra questi dati c’è da considerare anche lo sbilanciamento tra arrivi e partenze. Per gli studenti europei, gli atenei britannici sono sempre stati una meta di grande prestigio, grazie alle migliori università al mondo tra cui, Oxford e Cambridge. Con il programma Erasmus era possibile imparare “gratis” l’inglese e sicuramente faceva curriculum. Ora alla Gran Bretagna verranno a mancare 33mila di studenti che si muovevano verso i suoi atenei grazie all’Erasmus.

D’altro canto, la Gran Bretagna ritiene di poterne fare a meno del programma e dei suoi costi grazie agli accordi con le singole università, perché l’appeal dei suoi atenei è così grande che gli studenti verranno comunque a studiare in Inghilterra. Va considerato anche il fatto che gli europei sono comunque una minoranza negli atenei britannici, in quanto la maggior parte degli studenti arrivano da Cina e Asia.

Il governo inglese ha pubblicato una dichiarazione riguardante il nuovo programma denominato Turing scheme, per sostituire la partecipazione del Regno Unito a Erasmus+. Fornirà finanziamenti per tirocini e scambi a partire da settembre 2021. Il programma di Turing aiuterà gli studenti a studiare e lavorare all'estero. Il nuovo programma sarà gestito dalla stessa partnership tra British Council ed Ecorys che da diversi anni si occupava dell’Erasmus + nel Regno Unito.

Il programma offrirà agli studenti opportunità simili per studiare e lavorare all'estero come il programma Erasmus +, ma includerà paesi di tutto il mondo, mirando a fornire un maggiore rapporto qualità-prezzo ai contribuenti.

Pubblicato in Notizie

Terminato il periodo di transizione tra la Gran Bretagna e l’Unione Europea, dal primo gennaio 2021 variano gli adempimenti relativi ai settori della fiscalità e delle dogane. Tutte quelle imprese che hanno scambi commerciali con il Regno Unito devono considerare tali importanti variazioni posto che la Brexit prevede varie tipologie di conseguenze per coloro che:

  1. vendono merci o prestano servizi al Regno Unito,
  2. acquistano merci o servizi dal Regno Unito,
  3. movimentano merci attraverso il Regno Unito
  4. usano materiali e merci del Regno Unito negli scambi con i paesi partner dell'UE nell'ambito dei regimi preferenziali.

Per l'Irlanda del Nord si applicano le disposizioni specifiche che si ripercuotono sull'imposta sul valore aggiunto, sulle accise e sulle dogane.

Con l’intesa raggiunta sono previsti vincoli doganali ma senza dazi, infatti sul piano commerciale, l’accordo consente agli operatori di scambiare liberamente i beni senza limiti di quote e con il riconoscimento per i prodotti originari di non scontare dazi all’importazione.

 

IMPORT & EXPORT: Fiscalità e Unione Doganale

I nuovi adempimenti riguardano principalmente le seguenti casistiche:

  • per importare o esportare merci da e verso il Regno Unito o per movimentare merci attraverso il Regno Unito è necessario presentare dichiarazioni in dogana, in alcuni casi sarà necessario fornire dati relativi alla sicurezza;
  • è necessaria una licenza speciale per importare o esportare merci come rifiuti, determinate sostanze chimiche pericolose e OGM;
  • per l'importazione o l'esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa come alcol, tabacco e combustibili, da e verso il Regno Unito saranno necessarie formalità supplementari;
  • in linea generale si dovrà versare l'IVA nel paese dell'UE in cui s'importano merci dal Regno Unito; mentre le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE, ma bisognerà adempiere alle norme sull'IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito;
  • per le operazioni con il Regno Unito è necessario conformarsi a norme e procedure IVA diverse da quelle per le operazioni all'interno dell'UE

 

TRATTAMENTI COMMERCIALI: TARIFFE

Trascorso il periodo transitorio di sei mesi, nelle trattative commerciali con il Regno Unito le aziende dovranno espletare le stesse formalità doganali che si applicano ai paesi terzi.

Si prevede che il 90% delle merci britanniche esportate nella Ue saranno soggette a tariffe Omc (Organizzazione Mondiale del Commercio – WTO), che variano dall'11% per prodotti agricoli al 35% per latticini e oltre il 60% per alcuni tipi di carne. Per questo Tesco, la maggiore catena di supermercati britannica, prevede aumenti dei prezzi del 5% in caso di no deal. Le barriere non tariffarie come le quote, i controlli alla frontiera, le verifiche fitosanitarie, la sicurezza e le dichiarazioni doganali, sono altrettanto onerose.

Settore Automotive: le regole Omc prevedono tariffe del 10% anche sulle auto. Il settore automobilistico sarà particolarmente penalizzato in quanto il 60% dei componenti per le auto assemblate in Gran Bretagna arriva dalla Ue.

 

TURISTI IN GRAN BRETAGNA:

Per quanto riguarda i turisti, gli europei non avranno bisogno di visto se si fermeranno in Gran Bretagna per un periodo massimo di sei mesi, mentre i turisti britannici potranno restare solo tre mesi in un Paese Ue. Gli italiani potranno usare la carta d'identità valida per l'espatrio fino al settembre 2021, ma dopo quella data sarà obbligatorio avere un passaporto biometrico.

Inoltre, per tutti i cittadini cesseranno vantaggi come l'assistenza sanitaria e il roaming gratuito, pertanto viaggiare sarà più complicato e più costoso.

 

SOGGIORNI PER I LAVORATORI

Per tutelare i diritti dei lavoratori che risiedono da tempo in Gran Bretagna, verrà concessa loro la residenza permanente e avranno tempo fino alla fine di giugno 2021 per regolarizzare la propria posizione.

Dal 1° gennaio 2021, invece, per tutti colore che intendono risiedere e lavorare nel Regno Unito sarà necessario richiedere il visto. Gli europei, infatti, saranno equiparati agli extra-Ue, e perché il visto lavorativo venga concesso sarà necessario trovare uno sponsor per lavorare. La priorità verrà accordata ai lavoratori qualificati.  

Nei prossimi articoli definiremo in modo più dettagliato le normative introdotte.

Pubblicato in Notizie

Il 31.12.2020 è scaduto il periodo transitorio in cui il Regno Unito faceva parte del Mercato Unico e dell’Unione Doganale della UE. A partire dal 1° gennaio 2021 tornano ad assumere importanza le barriere doganali tra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito con conseguenze sul trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni e agli oneri doganali che ne conseguono. Analoghe riflessioni vanno fatte anche sulle prestazioni di servizi che comportano una movimentazione di beni.

Il 1.2.2020 è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e a seguito di tale Accordo, il Regno Unito è divenuto “Paese terzo” nei confronti dell’Unione europea.

Ricordiamo che l’art. 5 dell’Accordo pone un espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali e il successivo art. 6 non consente l’adozione o il mantenimento di alcun onere, tassa o altro prelievo in relazione alle merci destinate ad essere esportate nei territori della UE o del Regno Unito.

Il diverso trattamento che sarà riservato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si ripercuoterà anche sugli obblighi documentali e contabili oltre che sugli adempimenti dichiarativi e comunicativi alle stesse connessi.

 

Ne segue, per quel che qui interessa, che:

•             le cessioni di beni poste in essere tra soggetti operanti in Italia (come pure in altri Stati membri della UE) e il Regno Unito non potranno più qualificarsi come cessioni o acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di cessioni all’esportazione o importazioni e dunque dovranno adempiersi anche gli obblighi doganali:

•             le prestazioni di servizi, sia B2B che B2C, dovranno qualificarsi come territorialmente rilevanti in Italia sulla base delle disposizioni degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 che prevedono la controparte stabilita in un paese extra-UE;

•             le prestazioni di servizi, quali ad esempio le lavorazioni su beni mobili o il noleggio di macchinari, che implicano una movimentazione degli stessi, comporteranno adempimenti doganali.

Mutano anche gli obblighi identificativi e dichiarativi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi; al codice VIES si sostituisce il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification, è un codice univoco, assegnato a livello della Comunità economica europea, da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee), non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi INTRASTAT e le operazioni assumeranno rilevanza ai soli fini dell’ “esterometro”.

 

Modalità di richiesta del codice EORI

Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie.

Tale codice identificativo serve come riferimento comune:

  • per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali;
  • per l'identificazione degli operatori economici o dei comuni cittadini nelle loro relazioni con le autorità doganali della Comunità;
  • se del caso, per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ed altri enti/organismi/autorità.

La richiesta di attribuzione del codice Eori deve essere presentata sul modulo predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile in italiano e in inglese.

Infine, qualora un operatore economico effettui acquisti in Italia (se stabilito nel Regno Unito) o nel Regno Unito (se stabilito in Italia), non può più beneficiare della procedura per l’ottenimento del rimborso dell’IVA assolta secondo il sistema comunitario.

 

Prestazioni di servizi b2b generiche

La regola generale (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) statuisce che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il committente stesso.

Ciò comporta delle variazioni in termini di obblighi documentali. Post Brexit, il prestatore italiano è tenuto a comprovare lo status di soggetto passivo d’imposta del committente inglese facendosi inviare prova documentale rilasciata dall’Autorità competente.

Il prestatore italiano è tenuto ad emettere fattura, rilevante ai fini della determinazione del volume d’affari che rechi, in luogo dell’imposta, facoltativamente il riferimento normativo e obbligatoriamente: la dicitura “non soggetta”.

 

Irlanda del Nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale di unione all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale regione:

  • resta soggetta alla normativa Ue per le cessioni di beni;
  • è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.
Pubblicato in Notizie

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Utilizzo dei Cookie

Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito.
I cookie utilizzati in questo sito sono standard e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie

Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.

- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal navigatore per mezzo del browser.

- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono monitorate anonimamente.

- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).

Gestione delle preferenze relative ai cookie

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci "Opzioni" o "Preferenze".
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...)
Verifica la funzione "guida" del tuo browser per sapere meglio come procedere.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

Ecco una lista dei fornitori di cookie del nostro sito:
Google / Youtube
Google Analytics
Per saperne di più riguardo ai cookie Google / Youtube visita la pagina in merito alla privacy di Google.com e Youtube.com

In futuro, potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso, aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.

MCA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

P.IVA 08513890015