Stampa questa pagina
Lunedì, 12 Giugno 2023 22:18

Per le domande di assegno unico presentate dal 1° luglio, l’assegno decorrerà a partire dal mese successivo

Scritto da
Vota questo articolo
(1 Vota)

La decorrenza dell’assegno unico e universale, istituito dal DLgs. 230/2021, varia in base al momento di presentazione delle domande. In particolare, c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per ottenere le mensilità arretrate dallo scorso marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In proposito, occorre ricordare che dal 1° marzo 2023, l’assegno unico e universale viene erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare nuova istanza, per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

Per l’erogazione d’ufficio, l’Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE e il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

A titolo esemplificativo, le ipotesi di variazione della domanda – che, in alcuni casi, possono anche determinare la necessità di presentare una DSU aggiornata – possono riguardare la nascita di figli, l’eventuale inserimento o variazione della condizione di disabilità del figlio, le variazioni della modalità di pagamento prescelte ecc.

La presentazione deve avvenire in via telematica, accedendo al sito web, tramite Contact Center Integrato e istituti di Patronato o, in aggiunta, utilizzando il nuovo servizio per i dispositivi mobili, installando l’applicazione “INPS Mobile” e selezionando dalla homepage il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Come detto, se presentata entro il 30 giugno, l’istanza produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno, mentre per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Letto 293 volte