Stampa questa pagina
Mercoledì, 04 Agosto 2021 14:10

Fondo per l'esonero contributivo - Lavoratori autonomi e professionisti

Scritto da NP
Vota questo articolo
(1 Vota)

Ambito soggettivo
L'esonero trova applicazione nei confronti di:
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
 

Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza, devono possedere i seguenti requisiti:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
- non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità.
Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020.
La fruizione è subordinata:
- al possesso della regolarità contributiva;
- ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
 

Contribuzione oggetto di esonero
L'esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021.
Nello specifico:
- per gli artigiani e i commercianti, l'esonero si applica solo sui contributi fissi;
- per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.
Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Domanda
L'esonero è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.
I termini di decadenza indicati sono:
- 30.9.2021, per i lavoratori e professionisti iscritti all'INPS;
- 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.

Concessione dell'esonero
Sono previste due distinte modalità di concessione dell'esonero, nello specifico:
- l'INPS riconosce l'agevolazione e comunica l'esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero solo dopo l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.

Letto 543 volte