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Lunedì, 21 Giugno 2021 21:16

Due vie per l’IVA sulle vendite a distanza “sopra soglia” dal 1° luglio

Scritto da NP
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Sarà possibile assolvere l’imposta mediante il regime del One Stop Shop

Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole IVA in materia di e-commerce, attualmente in corso di recepimento in ambito nazionale.
La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Ad esempio, un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Spagna, intervenendo nel trasporto. Fino ad ora, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA:

  • Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione;
  • Le cessioni “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

La previsione di soglie differenti tra gli Stati membri, 35.000 o 100.000 euro, implica oneri significativi soprattutto per gli operatori di ridotte dimensioni. Il legislatore unionale ha perciò previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento, dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue.

Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa sopra dovrà:
- verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Spagna in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;
- valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.

Va sottolineato che la soglia si applica soltanto se l’impresa è stabilita in un solo Stato membro. Inoltre, il relativo superamento va verificato sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intra-Ue e delle prestazioni “TTE” rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore, nell’anno precedente e in quello in corso.

Pertanto, se la somma delle vendite a distanza effettuate in Francia e Spagna supera complessivamente 10.000 euro, l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione.
Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.

Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio.

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