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In occasione della chiusura del Bilancio 2020 le imprese avranno la possibilità di rivalutare i beni di impresa, l’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La particolarità di questa rivalutazione è la possibilità di rivalutare ciascun bene e non necessariamente l’intera categoria omogenea.

I provvedimenti attuali di rivalutazione dei beni d’impresa sono principalmente tre:

  1. Provvedimento di rivalutazione generale, art.110 del DL 104/2020 che prevede di fare la rivalutazione in modo gratuito o facoltativamente con imposta sostitutiva del 3%.
  2. Primo provvedimento di settore DL 23/2020, riguarda il settore alberghiero e termale, con una rivalutazione gratuita dei beni, senza dover assolvere ad imposte sostitutive e mantenendo lo stato di sospensione dell’imposta della riserva costituita nel passivo. 
  3. Secondo provvedimento di settore DL 19/5/2020 (decreto “Rilancio”) riguardante cooperative agricole e consorzi, con la rivalutazione gratuita dei beni.

 

Provvedimento di rivalutazione “generale”, art.110 del DL 104/2020 – alla generalità dei soggetti imprenditori. 

Questa norma prevede che la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza assolvere alle imposte sostitutive. Se effettuata ai fini fiscali, vede il beneficio dell’imposizione sostitutiva ridotta al 3%.

Inoltre, nella rivalutazione non è previsto il rispetto del vincolo delle categorie omogenee. La legge precisa espressamente che “la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene”. La rivalutazione generale può essere eseguita da imprese di qualsiasi natura giuridica, purché non vengano adottati i principi IFRS per la redazione del bilancio. I beni rivalutabili devono risultare del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2019.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione “può essere riconosciuto” ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%. Pertanto:

  • Se l’impresa non ha interesse a vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti sotto il profilo fiscale, la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza assolvere al pagamento dell’imposta sostitutiva. 
  • Se l’impresa ha interesse invece, al riconoscimento dei maggiori valori, è necessario versare l’imposta sostitutiva. 

 

  • Focus: affrancare il saldo attivo con imposta sostitutiva del 10%

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF, dell’IRES, dell’Irap e di eventuali addizionali al 10%.

L’affrancamento, finalizzato a fare cessare lo stato di sospensione d’imposta della riserva, trova una sua ragion d’essere nel momento in cui sussista lo stato di sospensione d’imposta. 

 

Primo provvedimento di settore DL 23/2020 – Rivalutazione Gratuita per le imprese alberghiere 

La disciplina è finalizzata al sostegno dei settori che più sono stati colpiti dalle chiusure forzate nel primo semestre dell’anno 2020. Questa rivalutazione speciale per il settore alberghiero e termale può essere eseguita da imprese di qualunque natura giuridica purché non adottino gli IFRS per la redazione del bilancio.

I beni rivalutabili sono i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. 

Il DL 23/2020 all’art.6 prevede che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni “non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta”. Nello specifico, non è dovuta l’imposizione sostitutiva.

Sul profilo fiscale, vi è la previsione della natura di riserva in sospensione d’imposta del saldo attivo di rivalutazione in quanto la rivalutazione è gratuita, permettendo quindi l’assenza di salti d’imposta. Il saldo di rivalutazione costituito a fronte della rivalutazione gratuita deve essere imputato a capitale o iscritto in apposita riserva. 

Anche qui, rimane salva la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

 

Secondo provvedimento di settore DL 19/5/2020 (decreto “Rilancio”) – Rivalutazione Gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi. 

La rivalutazione “speciale” prevista dal DL/2020 riguarda le cooperative agricole e i loro consorzi che sono in possesso delle clausole mutualistiche all’art 2514 c.c. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. L’operazione riguarda i bilanci del 2020, del 2021 o del 2022. 

I beni rivalutabili sono i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. 

La norma consente di rivalutare i beni in modo gratuito (senza imposte sostitutive) fino a concorrenza del 70% delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione. Le perdite vengono così annullate e non possono più andare a riduzione del reddito dei periodi d’imposta successivi. 

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