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Anche nel 2021 il regime forfettario mantiene le medesime regole di accesso della legge 160/19 che ha reintrodotto un blocco per aderire al regime agevolato per chi ha prodotto un reddito nell’anno precedente superiore ai 30.000€ annui.

Per la verifica si assume sempre il dato del periodo d’imposta dell’anno precedente. Nel calcolo del reddito dipendente si considera il reddito percepito in forma ordinaria, con l’esclusione della retribuzione corrisposta per una prestazione continuativa o saltuaria di carattere professionale assoggettata a tassazione separata perché non ricorrente (questi possono essere gli stipendi arretrati o il TFR).

 

Questa causa costringe molti piccoli contribuenti che svolgono un’attività economica minima ad usare il regime ordinario o semplificato invece del forfettario con aggravi di costi e adempimenti che non giustificano la dimensione dell’attività economica.

Dal 2021 il contribuente forfettario può scegliere di certificare le proprie operazioni attive tramite fattura cartacea o elettronica. La certificazione elettronica permette inoltre di poter ottenere il regime premiale, ossia la riduzione di un anno per la prescrizione dell’accertamento.

Per quanto riguarda i corrispettivi telematici, i forfettari dovranno memorizzare elettronicamente i corrispettivi. In merito, dal 2021 non si potrà più ottenere il credito d’imposta del 50% sul costo sostenuto per il registratore di cassa telematico spettante fino al 2020 anche ai contribuenti forfettari. Se il registratore di cassa viene invece acquistato nel 2021, si può beneficiare del credito d’imposta pari al 10% del costo di acquisto, stabilito nella Legge di Bilancio 2021.

 

Resta ancora irrisolta la questione sull’applicazione dell’aliquota della flat tax per il regime forfettario, del 15% o del 5% per il primo quinquennio, per i contribuenti che hanno già svolgono un’attività d’impresa in altri regimi.

Per chi inizia una nuova attività d’impresa e non ha avuto precedenti attività in altri regimi fiscali, il problema non si pone, in quanto il contribuente può beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% nei primi 5 anni.

Il dubbio che rimane per chi entra nel regime forfettario avendo alle spalle l’esercizio di un'altra attività d’impresa in altri regimi (ordinario e/o semplificato). Ci si domanda se a costui spetta l’aliquota agevolata per gli anni residui (esempio: attività aperta nel 2019 in regime semplificato e dal 2021 si entra nel forfait). Non è chiaro quindi se il contribuente possa beneficiare del 5% di flat tax per i tre anni rimanenti o dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 15%.

 

In questo caso bisognerà aspettare una risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni contattaci a info@mca-associati.com
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