MOSS: le novità per il commercio elettronico indiretto
A partire dal 1° luglio 2021, in seguito alla Direttiva UE n. 2455 del 05/12/2017, verranno introdotte importanti novità per quanto riguarda il commercio elettronico indiretto realizzato nel territorio dell’Unione europea; per commercio elettronico indiretto si intende quello per il quale ordine e pagamento di beni materiali avvengono in via telematica, mentre la consegna è effettuata attraverso i canali tradizionali (corriere). Per intenderci, tutti i servizi elettronici B2C (business to consumer).
In particolare, fino ad una soglia minima di vendite pari a 10.000 EUR – uniformata ora per ogni Paese – l’Iva sarà dovuta nel Paese del cedente, mentre in caso di superamento del limite citato (per ogni Paese), da tale momento l’imposta si applicherà nel Paese dove è stabilito il cessionario.
Per evitare che il venditore debba identificarsi ai fini Iva presso ogni Paese europeo verso il quale ha superato la soglia di 10.000 EUR di vendite, è prevista la possibilità di registrarsi al MOSS (Mini One Stop Shop) attraverso l’Agenzia delle entrate. In pratica, basterà inviare una dichiarazione trimestrale riepilogativa delle vendite effettuate in ciascun Paese europeo e versare l’imposta direttamene in Italia, provvederà poi l’Agenzia entrate a distribuire agli Stati membri l’Iva di loro competenza.
Il regime è facoltativo ma se si decide di avvalersene il soggetto passivo dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.