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È stato pubblicato il 13 marzo 2021 il nuovo decreto in materia di misure urgenti riguardanti l’emergenza sanitaria con le misure per il sostegno alle famiglie interessate:

- dalla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- dall’infezione da COVID-19 del figlio.

Il genitore di figlio convivente con età inferiore ai sedici anni, lavoratore dipendente, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart-working, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata delle situazioni sopra indicate.

 

Nel caso in cui il lavoratore dipendente non possa prestare la propria attività lavorativa in modalità di smart-working, può astenersi dal lavoro ricevendo, in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa per i periodi di astensione. A tal riguardo è necessario che il lavoratore sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni e che il beneficio non venga fruito dall’altro genitore.

I periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1/01/2021 e fino al 31/03/2021, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di durata dell’infezione da COVID-19 possono essere convertiti nella domanda del congedo con diritto all’indennità.

Inoltre, per determinate categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con figli conviventi under 14, il DL 30/2021 riconosce la facoltà di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali.

 

Posso richiedere il bonus baby-sitting i:
- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
- lavoratori autonomi,
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico,
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
 

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle Casse di previdenza del numero dei beneficiari. Inoltre, il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

Tali misure si applicano fino al 30 giugno 2021.

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