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Il 31.12.2020 è scaduto il periodo transitorio in cui il Regno Unito faceva parte del Mercato Unico e dell’Unione Doganale della UE. A partire dal 1° gennaio 2021 tornano ad assumere importanza le barriere doganali tra l’Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito con conseguenze sul trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni e agli oneri doganali che ne conseguono. Analoghe riflessioni vanno fatte anche sulle prestazioni di servizi che comportano una movimentazione di beni.

Il 1.2.2020 è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e a seguito di tale Accordo, il Regno Unito è divenuto “Paese terzo” nei confronti dell’Unione europea.

Ricordiamo che l’art. 5 dell’Accordo pone un espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali e il successivo art. 6 non consente l’adozione o il mantenimento di alcun onere, tassa o altro prelievo in relazione alle merci destinate ad essere esportate nei territori della UE o del Regno Unito.

Il diverso trattamento che sarà riservato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si ripercuoterà anche sugli obblighi documentali e contabili oltre che sugli adempimenti dichiarativi e comunicativi alle stesse connessi.

 

Ne segue, per quel che qui interessa, che:

•             le cessioni di beni poste in essere tra soggetti operanti in Italia (come pure in altri Stati membri della UE) e il Regno Unito non potranno più qualificarsi come cessioni o acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di cessioni all’esportazione o importazioni e dunque dovranno adempiersi anche gli obblighi doganali:

•             le prestazioni di servizi, sia B2B che B2C, dovranno qualificarsi come territorialmente rilevanti in Italia sulla base delle disposizioni degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 che prevedono la controparte stabilita in un paese extra-UE;

•             le prestazioni di servizi, quali ad esempio le lavorazioni su beni mobili o il noleggio di macchinari, che implicano una movimentazione degli stessi, comporteranno adempimenti doganali.

Mutano anche gli obblighi identificativi e dichiarativi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi; al codice VIES si sostituisce il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification, è un codice univoco, assegnato a livello della Comunità economica europea, da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee), non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi INTRASTAT e le operazioni assumeranno rilevanza ai soli fini dell’ “esterometro”.

 

Modalità di richiesta del codice EORI

Lo scopo del sistema EORI è quello di avere un unico codice di identificazione doganale (codice EORI) dell'operatore economico riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie.

Tale codice identificativo serve come riferimento comune:

  • per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali;
  • per l'identificazione degli operatori economici o dei comuni cittadini nelle loro relazioni con le autorità doganali della Comunità;
  • se del caso, per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ed altri enti/organismi/autorità.

La richiesta di attribuzione del codice Eori deve essere presentata sul modulo predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile in italiano e in inglese.

Infine, qualora un operatore economico effettui acquisti in Italia (se stabilito nel Regno Unito) o nel Regno Unito (se stabilito in Italia), non può più beneficiare della procedura per l’ottenimento del rimborso dell’IVA assolta secondo il sistema comunitario.

 

Prestazioni di servizi b2b generiche

La regola generale (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) statuisce che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il committente stesso.

Ciò comporta delle variazioni in termini di obblighi documentali. Post Brexit, il prestatore italiano è tenuto a comprovare lo status di soggetto passivo d’imposta del committente inglese facendosi inviare prova documentale rilasciata dall’Autorità competente.

Il prestatore italiano è tenuto ad emettere fattura, rilevante ai fini della determinazione del volume d’affari che rechi, in luogo dell’imposta, facoltativamente il riferimento normativo e obbligatoriamente: la dicitura “non soggetta”.

 

Irlanda del Nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale di unione all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale regione:

  • resta soggetta alla normativa Ue per le cessioni di beni;
  • è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.
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