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Tra le principali novità con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ci sono i nuovi adempimenti doganali:

  • per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito o per movimentare merci attraverso il Regno Unito sarà necessario presentare dichiarazioni in dogana;
  • oltre alla dichiarazione in dogana, può essere necessario fornire dati relativi alla sicurezza;
  • sarà necessaria una licenza speciale per importare o esportare merci come rifiuti, determinate sostanze chimiche pericolose e OGM
  • per l'importazione o l'esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa (alcol, tabacco, combustibili) da/verso il Regno Unito saranno necessarie formalità supplementari;

Adempimenti IVA:

  • si dovrà versare l'IVA nel paese dell'UE in cui s'importano merci dal Regno Unito;
  • tutte le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE, ma sarà necessario adempiere alle norme sull'IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito.

 

Non ci sono limiti di quota e soprattutto non è prevista la corresponsione di dazi per le merci prodotte nell’Unione o nel Regno Unito

L’accordo commerciale con l’UK prevede l’azzeramento dei dazi doganali negli scambi tra Ue e Regno Unito a condizione che l’esportatore cedente e l’importatore acquirente dimostri che la merce oggetto dell’operazione doganale abbia origine preferenziale in uno dei due territori oggetto dell’accordo stesso.

 

L’origine preferenziale delle merci è affidata ad una specifica dichiarazione da parte dell’esportatore o a una dichiarazione di conoscenza rilasciata direttamente dall’importatore, così come prevista nel Trade and cooperation agreement.

Occorre definire meccanismi standard per facilitare le prove in dogana da parte dell’esportatore e dell’importatore

La questione che ci si pone al momento è quale siano per la Dogana, gli elementi che consentano in modo standardizzato di dimostrare l’origine preferenziale. Per le prove ci si può appoggiare alle dichiarazioni di impegno dei fornitori o alla scheda tecnica di produzione.

 

IL REGIME DOGANALE E IVA APPLICABILE

Per le operazioni import-export Ue-UK, il primo adempimento da rispettare sarà quello di presentare una dichiarazione doganale. Pertanto, le merci unionali che  lasciano il territorio dell’Unione Europea, diventano  extra Ue e quindi devono formalizzare gli adempimenti doganali all’esportazione, con la presentazione del formulario Dau, secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina dell’unione.

La formalizzazione va fatta per il tramite di un rappresentante, se l’impresa non è attrezzata autonomamente.

Ora i beni in uscita sono dichiarati per qualità, quantità, origine e valore, secondo le regole dell’Ue e queste dichiarazioni vengono controllate puntualmente dalle Dogane.

 

CAMBIO REGIME IVA

Il quadro dell’imposta si sposta dalle vendite intra Ue ex articolo 41 del decreto-legge 331/93 alle cessioni all’esportazione ex art 8 del Dpr 633/72 che richiede l’intervento dell’ufficio doganale per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea.

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A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato paese terzo rispetto all’Unione Europea, così cessa anche la disciplina IVA comunitaria.

Nello specifico le cessioni e gli acquisti intracomunitari diventano cessioni all’esportazione e importazioni di beni.

Per queste tipologie di operazioni dal 2021, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT (art. 50 comma 6 del DL 331/93).

Le operazioni registrate nel 2020, effettuate con il Regno Unito, devono ancora essere rilevate negli elenchi INTRASTAT. La rilevazione non sarà necessaria per quelle registrate nel 2021.

Resta essenziale, pertanto, determinare il momento di effettuazione dell’operazione.

Ci sono tuttavia operazioni più delicate da valutare come le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che sono iniziate nel 2020 ma non ancora concluse a fine anno 2020. Per quanto riguarda la cessione di beni, l’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-Ue le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto:


- ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio (prima del 31/12/2020);
- è terminata dopo il periodo transitorio (dopo il 31 dicembre 2020).


Pertanto, le operazioni si qualificano come:
- cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
- acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

 

SPEDIZIONE DI BENI DALL’ITALIA 2020

Anche in questo caso assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il momento di partenza del trasporto dall’Italia. Sarà pertanto necessario compilare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT in quanto la cessione è ancora qualificabile come intracomunitaria.

 

IRLANDA DEL NORD

Per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, quest’ultima resta soggetta alla normativa dell’unione per quanto attiene alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. La Commissione Ue ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA contraddistinto dal nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni all’interno dell’Unione Europea.

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