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Mercoledì, 26 Maggio 2021 20:25

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione all’accesso al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni in Srl

Scritto da NP
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Compatibile la partecipazione in una Srl trasparente: dal 2019, il loro possesso diviene ostativo al ricorrere di entrambi i seguenti requisiti:

1) che il contribuente possieda il controllo della Srl;

2) che la Srl controllata eserciti “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.

 

Di conseguenza, dal 2019, nella normativa e nei documenti di prassi, non si è più reperito alcun riferimento all’eventuale regime di trasparenza della Srl.

La disciplina delle partecipazioni societarie incompatibili con il regime forfettario ha formato oggetto di alcune modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2019. Prima di tali modifiche, relativamente alle quote detenute in società a responsabilità limitata, la legge di Stabilità per il 2015 – all’articolo 1, comma 57, lettera d – stabiliva che non potevano avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contestualmente all’esercizio dell’attività, detenessero una partecipazione in una Srl di cui all’articolo 116 del Tuir, ossia in regime di trasparenza fiscale.

 

L’attuale formulazione della norma subordina l’incompatibilità della partecipazione detenuta in una Srl alla circostanza che la società stessa eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto che intende avvalersi del forfait. La nuova stesura si caratterizza per la soppressione del riferimento al regime di trasparenza fiscale di cui al citato articolo 116 del Tuir, denotando chiaramente l’intenzione del legislatore di non escludere dal regime coloro che, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, detengano una partecipazione in una Srl trasparente.

Letto 1500 volte Ultima modifica il Mercoledì, 26 Maggio 2021 20:29