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Giovedì, 25 Febbraio 2021 12:56

Lettere d’intento – non sanzionato il cedente che prova di aver fatto verifiche adeguate

Scritto da NP
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Coloro che forniscono beni e servizi ad esportatori abituali, emettono le relative fatture di vendita senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8 - primo comma - lettera c) del DPR 633/1972. Affinché possa essere applicata l’esclusione dall’Iva, il cessionario deve fornire al cedente in modalità telematica e tramite apposito servizio fornito dall’Agenzia delle entrate, un’apposita dichiarazione di intento, dalla quale risultino gli elementi richiesti dalla legge.

 

L’Agenzia delle entrate pone a carico del cessionario l’obbligo di accertare la veridicità non solo della dichiarazione d’intento (verificabile tramite apposita funzione dal Cassetto fiscale), ma anche dei presupposti soggettivi in essa dichiarati e necessari per la qualifica di esportatore abituale, al fine di evitare la contestazione di indebita emissione di fattura in sospensione d’imposta. Questo secondo tipo di controllo non sempre è possibile, a causa della mancanza di dati e notizie relative al cliente che richiede di acquistare senza applicazione dell’imposta.

 

In merito, una recente sentenza della Ctr di Milano (n. 3175 depositata il 24/12/2020) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia entrate nei confronti di una precedente sentenza che la vedeva soccombente verso un contribuente fornitore di un esportatore abituale, al quale era stata contestata l’indebita emissione di fatture non imponibili a fronte di dichiarazioni di intento ideologicamente false emesse dal proprio cliente.

Con la citata sentenza, la Ctr ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che l’intensità del controllo che può essere preteso dal cedente sulle dichiarazioni di intento, non può eccedere ciò che ragionevolmente è richiesto a un operatore commerciale.

 

Prendendo spunto da questa vicenda, i controlli e la procedura che il cedente deve mettere in atto prima di accettare la richiesta avanzata dal proprio cliente possono essere così sintetizzati:

  • richiedere visura camerale e copia, se presente, dell’ultimo bilancio d’esercizio;
  • richiedere copia dell’ultima dichiarazione Iva annuale con relativa ricevuta di presentazione;
  • procedere alla cessione/prestazione solo dopo aver acquisito la suddetta documentazione e la dichiarazione di intento, della quale sia stata anche accertata l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate.
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