Lettere d’intento – non sanzionato il cedente che prova di aver fatto verifiche adeguate
Coloro che forniscono beni e servizi ad esportatori abituali, emettono le relative fatture di vendita senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8 - primo comma - lettera c) del DPR 633/1972. Affinché possa essere applicata l’esclusione dall’Iva, il cessionario deve fornire al cedente in modalità telematica e tramite apposito servizio fornito dall’Agenzia delle entrate, un’apposita dichiarazione di intento, dalla quale risultino gli elementi richiesti dalla legge.
L’Agenzia delle entrate pone a carico del cessionario l’obbligo di accertare la veridicità non solo della dichiarazione d’intento (verificabile tramite apposita funzione dal Cassetto fiscale), ma anche dei presupposti soggettivi in essa dichiarati e necessari per la qualifica di esportatore abituale, al fine di evitare la contestazione di indebita emissione di fattura in sospensione d’imposta. Questo secondo tipo di controllo non sempre è possibile, a causa della mancanza di dati e notizie relative al cliente che richiede di acquistare senza applicazione dell’imposta.
In merito, una recente sentenza della Ctr di Milano (n. 3175 depositata il 24/12/2020) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia entrate nei confronti di una precedente sentenza che la vedeva soccombente verso un contribuente fornitore di un esportatore abituale, al quale era stata contestata l’indebita emissione di fatture non imponibili a fronte di dichiarazioni di intento ideologicamente false emesse dal proprio cliente.
Con la citata sentenza, la Ctr ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che l’intensità del controllo che può essere preteso dal cedente sulle dichiarazioni di intento, non può eccedere ciò che ragionevolmente è richiesto a un operatore commerciale.
Prendendo spunto da questa vicenda, i controlli e la procedura che il cedente deve mettere in atto prima di accettare la richiesta avanzata dal proprio cliente possono essere così sintetizzati:
- richiedere visura camerale e copia, se presente, dell’ultimo bilancio d’esercizio;
- richiedere copia dell’ultima dichiarazione Iva annuale con relativa ricevuta di presentazione;
- procedere alla cessione/prestazione solo dopo aver acquisito la suddetta documentazione e la dichiarazione di intento, della quale sia stata anche accertata l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate.
Barriere Doganali con Regno Unito: l’esportazione va formalizzata su formulario Dau
Tra le principali novità con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ci sono i nuovi adempimenti doganali:
- per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito o per movimentare merci attraverso il Regno Unito sarà necessario presentare dichiarazioni in dogana;
- oltre alla dichiarazione in dogana, può essere necessario fornire dati relativi alla sicurezza;
- sarà necessaria una licenza speciale per importare o esportare merci come rifiuti, determinate sostanze chimiche pericolose e OGM
- per l'importazione o l'esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa (alcol, tabacco, combustibili) da/verso il Regno Unito saranno necessarie formalità supplementari;
Adempimenti IVA:
- si dovrà versare l'IVA nel paese dell'UE in cui s'importano merci dal Regno Unito;
- tutte le merci esportate verso il Regno Unito saranno esenti dall'IVA nell'UE, ma sarà necessario adempiere alle norme sull'IVA applicabili alle importazioni nel Regno Unito.
Non ci sono limiti di quota e soprattutto non è prevista la corresponsione di dazi per le merci prodotte nell’Unione o nel Regno Unito
L’accordo commerciale con l’UK prevede l’azzeramento dei dazi doganali negli scambi tra Ue e Regno Unito a condizione che l’esportatore cedente e l’importatore acquirente dimostri che la merce oggetto dell’operazione doganale abbia origine preferenziale in uno dei due territori oggetto dell’accordo stesso.
L’origine preferenziale delle merci è affidata ad una specifica dichiarazione da parte dell’esportatore o a una dichiarazione di conoscenza rilasciata direttamente dall’importatore, così come prevista nel Trade and cooperation agreement.
Occorre definire meccanismi standard per facilitare le prove in dogana da parte dell’esportatore e dell’importatore
La questione che ci si pone al momento è quale siano per la Dogana, gli elementi che consentano in modo standardizzato di dimostrare l’origine preferenziale. Per le prove ci si può appoggiare alle dichiarazioni di impegno dei fornitori o alla scheda tecnica di produzione.
IL REGIME DOGANALE E IVA APPLICABILE
Per le operazioni import-export Ue-UK, il primo adempimento da rispettare sarà quello di presentare una dichiarazione doganale. Pertanto, le merci unionali che lasciano il territorio dell’Unione Europea, diventano extra Ue e quindi devono formalizzare gli adempimenti doganali all’esportazione, con la presentazione del formulario Dau, secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina dell’unione.
La formalizzazione va fatta per il tramite di un rappresentante, se l’impresa non è attrezzata autonomamente.
Ora i beni in uscita sono dichiarati per qualità, quantità, origine e valore, secondo le regole dell’Ue e queste dichiarazioni vengono controllate puntualmente dalle Dogane.
CAMBIO REGIME IVA
Il quadro dell’imposta si sposta dalle vendite intra Ue ex articolo 41 del decreto-legge 331/93 alle cessioni all’esportazione ex art 8 del Dpr 633/72 che richiede l’intervento dell’ufficio doganale per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea.