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Lunedì, 06 Giugno 2022 19:27

Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Indennità di disoccupazione ALAS

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Con il messaggio 30.5.2022 n. 2260, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo denominata ALAS, DL "Sostegni-bis". Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha illustrato alcuni aspetti contributivi direttamente collegati al finanziamento della prestazione.

Destinatari

Secondo quanto precisato nel messaggio in parola, possono beneficiare della prestazione in argomento:

- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività diverse;

- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Requisiti

Per avere diritto all'indennità in argomento, i predetti lavoratori devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019;

- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;

- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.

Aliquota di finanziamento

L'INPS ricorda che l'art. 66 co. 14 del DL 73/2021 prevede, con decorrenza dall'1.1.2022, l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 2% sul compenso lordo giornaliero, con conseguente versamento presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89.

Per quanto riguarda l'impatto sulla contribuzione ALAS delle riduzioni degli oneri sociali previste dall'art. 120 della L. 388/2000 e dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89, l'INPS chiarisce innanzitutto che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura della contribuzione ALAS è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, mentre il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia - fino al 31.12.2021 dovuto nella misura dell'1,28%, in quanto oggetto di riduzione - è calcolato nella misura piena del 2,22%.

Diversamente, precisa l'INPS, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per le Pubbliche Amministrazioni, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2% in quanto si tratta di soggetti che non beneficiano delle predette riduzioni.

Aspetti operativi

Con il messaggio in esame, l'INPS rende noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi UniEmens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati valorizzeranno nel flusso UniEmens, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito" e "CausaleADebito", il codice di nuova istituzione "M219".

Invece, nell'elemento "AltroImponibile" sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento "ImportoADebito" l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta.

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