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Martedì, 10 Agosto 2021 07:58

L’assegno temporaneo per figli minori è legge - misura operativa fino al 31 dicembre 2021

Scritto da NP
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È stato introdotto l’assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
Quest’ultimo, destinato a diventare operativo a partire dal 2022, determinerà la graduale soppressione delle misure indicate della L. 46/2021, tra le quali rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno ponte, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, coesiste invece con le citate misure e spetterà alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore.

Restano quindi fermi i requisiti di accesso alla misura, secondo cui l’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

Il soggetto richiedente deve inoltre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e, come detto, almeno un figlio a carico sino al compimento del 18° anno d’età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore secondo le modalità indicate dall’INPS e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o, in assenza dei genitori, che l’assegno sia erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre a fronte di un affidamento congiunto o condiviso la misura, sempre in mancanza di accordo, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.

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