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Venerdì, 02 Luglio 2021 07:49

Il forfettario che «rinuncia» al reverse charge

Scritto da NP
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In quali sanzioni incorre un contribuente forfettario iscritto al Vies (Vat information exchange system, sistema elettronico di scambio dati sull’Iva), che ha effettuato acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro e ha ricevuto fatture in reverse charge, nel caso di mancato versamento dell’Iva in Italia? Oltre a quella del 30% relativa all’omesso versamento dell’imposta, si applicano anche sanzioni relative al reverse charge e/o alla detrazione indebita?

In questo caso trova applicazione la sanzione nella misura pari al 90% dell’Iva non assolta. La sanzione citata “assorbe” quella prevista per l’omesso versamento. Si specifica che il forfettario che acquista beni di valore inferiore a 10mila euro non è tenuto ad applicare il regime del “reverse charge”. Nel caso esposto il problema sta nel fatto che l’acquirente si è presumibilmente qualificato come soggetto passivo agli occhi del fornitore, fornendo il proprio numero di partita Iva, tant’è che il fornitore Ue ha emesso fatture in regime di “reverse charge”.

Così facendo, il forfettario ha esercitato l’opzione per l’attivazione dell’imposta, rinunciando all’esonero previsto dalla norma.

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