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Non possono partecipare al regime forfettario i soggetti che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo e che contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali ed imprese familiari.

La limitazione vale anche per coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni di partecipazione. In tal caso si deve trattare di partecipazioni in società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per finire, non possono partecipare al regime forfettario coloro che partecipano contemporaneamente ad associazioni in partecipazione.

 

Controllo in Società di Capitali

Il controllo di società di capitali si intende nel momento in cui vi è una partecipazione qualificata ai sensi del art. 67 del DPR n 917/86.

Ovvero per le società quotate, si ha una un possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea Ordinaria oppure un possesso superiore al 5% del capitale sociale.

Per le società non quotate, il controllo si intende quando si ha un possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea Ordinaria oppure un possesso superiore al 25% del capitale sociale.

Le cause di esclusione si devono verificare nell’anno di applicazione del regime forfettario.

 

SRL e attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario

Opera l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano in una SRL solo nel momento in cui le due attività svolte siano in collegamento tra di loro. La normativa precisa che vi deve essere l’esercizio nel SRL di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti di attività di impresa, arti o professioni.

Affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime forfettario è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio.

Una prima soluzione potrebbe essere la verifica della presenza del medesimo Codice ATECO della SRL e del socio con Partita Iva forfettaria. Allo stesso tempo deve però verificarsi un secondo requisito, ovvero la verifica dell’attività concretamente svolta dalla SRL e dal Socio che vuole operare in regime forfettario. Si deve pertanto trattare di un’attività collegata.

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