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Martedì, 08 Giugno 2021 07:27

Passaggio al regime forfetario escluso nel caso di comportamento concludente

Scritto da NP
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Non è possibile il ripensamento se per tutto l’anno sono state emesse fatture con IVA

Non può applicare il regime forfetario per il 2020 il soggetto che, pur possedendo tutte le condizioni per applicarlo, abbia emesso nel corso di tale anno fatture con IVA procedendo alla trasmissione delle relative liquidazioni periodiche. Ciò integra comportamento concludente per il regime ordinario, scelta che non può essere oggetto di ripensamento e semplicemente corretta mediante l’emissione di note di variazione.

L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Per comportamento concludente s’intende l’effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, in luogo di quello di base, ferma re-stando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale

L’Amministrazione ha poi precisato che a prevalere, ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- l’addebito in fattura dell’IVA e la liquidazione e il versamento dell’imposta per i soggetti che, in base al regime naturalmente applicabile, ne sarebbero esclusi;

- la contabilizzazione dell’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale sul libro giornale oppure sul registro dei beni ammortizzabili;

Nel caso oggetto di interpello, è emerso che il professionista non aveva mai applicato il regime forfetario e, coerentemente a tale scelta, aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA e, verosimilmente, con esposizione della ritenuta a titolo d’acconto. Risulta altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA.

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