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Mercoledì, 05 Maggio 2021 20:37

Non è imponibile IRPEF il rimborso spese al lavoratore in smart working

Scritto da NP
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L’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2021, ha chiarito che le somme erogate a titolo di rimborso spese in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Il quesito è stato formulato da una società intenzionata a sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o aziendale volto a regolare il trattamento economico e normativo dei propri dipendenti e di quelli appartenenti al medesimo gruppo, concedendo una somma a titolo di rimborso spese finalizzato a tenerli indenni dalle spese che dovranno sostenere per ragioni lavorative quando lavoreranno in smart working presso la propria abitazione.

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro pertanto, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, è stato affermato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore.

I costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili e le somme erogate a tale titolo dalla società non sono imponibili ai fini IRPEF.

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