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Lunedì, 15 Maggio 2023 07:16

IVA applicabile per i titoli di importazione relativi ai prodotti agricoli

Scritto da NP
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Per il soggetto passivo che immette in libera pratica nel territorio prodotti di origine extra-Ue utilizzando titoli di importazione e che intende cedere, verso corrispettivo, una quota-parte dei diritti rivenienti da tali titoli, diviene opportuno individuare il trattamento IVA applicabile all’operazione.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 18 gennaio 2023 n. 70, esaminando il caso di una società in possesso del titolo AGRIM per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di olio di oliva importato da uno Stato estero (nella specie, la Tunisia).

Al riguardo, si ricorda che i titoli di importazione costituiscono atti amministrativi che vincolano l’operatore ad importare la specifica quantità in essa indicata nel periodo di validità del titolo. È da tenere conto anche del fatto che le domande relative ai titoli AGRIM possono essere presentate solo da importatori di prodotti agroalimentari.

l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato la mancanza degli elementi per considerare la cessione del titolo AGRIM come operazione esente IVA, posto che tale titolo di importazione conferisce al suo detentore uno specifico diritto ad importare, strettamente connesso all’attività di immissione in libera pratica del quantitativo di prodotti coperto dal titolo durante il periodo di validità dello stesso.

In linea con i principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia Ue, a proposito della cessione delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto della “necessaria connessione che la titolarità del diritto (acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività agricole in questione”, appare possibile inquadrare le quote o i diritti tra “le componenti dell’azienda ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni, ecc.”; pertanto, “il trasferimento temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) di tali «diritti» regolamentati ad altri soggetti si configura come la cessione di un «bene immateriale» dell’azienda agricola medesima”

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che la cessione di una quota-parte dei diritti immateriali incorporati nel titolo di importazione in esame, ove effettuato a titolo oneroso, si configura quale prestazione di servizi soggetta ad IVA, secondo l’art. 3 comma 2 del DPR 633/72.

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