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Lunedì, 23 Maggio 2022 19:19

Attribuzione di stock option - Regime forfettario

Scritto da NP
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Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 271, l'Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni in applicazione di un piano di stock option a beneficio di un imprenditore in regime forfetario. Più nello specifico, l'attribuzione delle azioni rappresentava per l'imprenditore parte della remunerazione per l'attività di consulenza prestata in favore della società.

Inclusione nel reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Il valore delle azioni ricevute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione costituisce un corrispettivo in natura classificabile tra i ricavi tipici del TUIR, atteso che, nel caso specifico, si tratta di una forma di remunerazione dell'attività di consulenza prestata.

A tal fine, la valorizzazione delle azioni ricevute è effettuata secondo i criteri definiti dall'art. 9 co. 4 del TUIR. Dalla descrizione del caso emerge che non si tratta di azioni quotate in mercati regolamentati e che non constano dati di bilancio pubblici da cui poter definire il patrimonio netto della società per cui - a giudizio dell'istante - la valorizzazione dovrebbe considerare il prezzo che il mercato riconosce per tali azioni in transazioni di libera concorrenza e tra parti indipendenti. Il punto, peraltro, non sembrerebbe espressamente confermato dall'Agenzia.

Applicazione del coefficiente di redditività

Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio dell'opzione, dunque, concorre alla formazione del reddito nell'esercizio di assegnazione e rileva ai fini del computo della soglia dei 65.000,00 euro per la permanenza nel regime forfetario.

Inoltre, poiché nell'ambito del regime forfetario le spese sostenute non rilevano in modo analitico, viene chiarito che non assume rilevanza quanto versato dall'imprenditore a titolo di "strike price" per l'acquisto delle azioni, in quanto all'ammontare di tale valore normale sarà applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l'attività esercitata.

Tale impostazione risulta differente rispetto a quanto chiarito in passato nell'ambito del lavoro dipendente dalla C.M. 25.2.2000 n. 30. Quest'ultima aveva affermato, infatti, che il reddito imponibile deve essere dato dalla differenza tra:

- il "valore normale" delle azioni oggetto del piano di stock option;

- il prezzo pagato al momento dell'esercizio dell'opzione.

In senso conforme, si era espressa anche la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 77.

Profili IVA

Sotto il profilo della documentazione delle operazioni, l'imprenditore è tenuto all'emissione della fattura nei confronti della società (nel caso specifico, di diritto estero).

Tenuto conto di quanto prevede l'art. 1 co. 58 lett. d) della L. 190/2014, le prestazioni di servizi rese dal soggetto in regime forfetario nei confronti di un soggetto non residente (e non stabilito) in Italia non sono soggette ad IVA ex art. 7-ter del DPR 633/72. L'emissione della fattura resta comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72, con l'annotazione che trattasi di "operazione non soggetta ad IVA".

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che può essere emessa una fattura analogica o elettronica, ovvero, a scelta dell'imprenditore, una fattura elettronica via SdI. In tale ultimo caso, l'Agenzia ritiene che non sia necessaria la presentazione del c.d. "esterometro", adempimento rispetto al quale, tuttavia, i soggetti in regime forfetario dovrebbero comunque risultare esonerati per le operazioni eseguite sino al 30.6.2022, come chiarito nella circ. 17.6.2019 n. 14. Gli obblighi di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) sono estesi ai soggetti in regime forfetario a decorrere dall'1.7.2022.

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