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Sabato, 23 Aprile 2022 16:16

Non accettare pagamenti tramite carte sarà sanzionato dal 30 giugno

Scritto da NP
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A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovrebbe applicare nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”.

Questi soggetti avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L’applicazione di tale sanzione è stata dunque ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022. Rispetto a tale previsione occorre anche considerare che, l’art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, aveva stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applicava a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro; tale previsione, in seguito al riferimento normativo “a qualsiasi importo” deve ritenersi abrogata.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

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